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Legge regionale 27 novembre 2023, n. 42

Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023–2025.

Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 29 novembre 2023

Art. 11
Sicurezza urbana. Tipologia degli interventi. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 11/2020
1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11 (Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 ), è sostituito dal seguente:
2. Gli interventi di prevenzione, di mediazione e di assistenza sono promossi, progettati e realiz-zati:
a) dagli enti locali, anche in collaborazione con le aziende unità sanitarie locali, le società del-la salute e i soggetti di cui alle lettere b), c) e d);
b) dagli enti del Terzo settore di cui al
Sito esternodecreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
(Codice del Terzo settore) costituiti in conformità al medesimo;
c) dalle società e associazioni sportive dilettantistiche e dagli altri enti sportivi dilettantistici iscritti nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito ai sensi del de-creto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (Attuazione dell'
Sito esternoarticolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86
, recante
semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi);
d) dalle associazioni di categoria.
”.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 11/2020 è inserito il seguente:
"
2 bis. Gli interventi di cui al comma 2 possono essere altresì realizzati in collaborazione con le cooperative di comunità di cui all'
articolo 11 bis della legge regionale 28 dicembre 2005 n. 73
(Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana).
".
3. Nell'alinea del comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 11/2020 , le parole: "
di norma
" sono sostituite dalla seguente: “
anche
”.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino ufficiale n. 67 del 13 dicembre 2023.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 52 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 52 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.