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Legge regionale 12 dicembre 2023, n. 46

Disposizioni in materia di personale dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 70, parte prima, del 22 dicembre 2023





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), e l'articolo 50 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al Sito esternodecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), Sito esternodella legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.) e, in particolare, l’articolo 23, comma 2;


Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005 );


Considerato quanto segue:


1. L’Autorità portuale regionale (APR), ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 23/2012 , svolge la propria attività con personale dipendente o avvalendosi del personale comandato o distaccato degli enti locali e della Regione, risulta perciò necessario garantire alla medesima una struttura adeguata, in termini di risorse umane, per l’esercizio delle funzioni ad essa attribuite;


2. Si rende, infatti, necessario garantire, attraverso meccanismi di mobilità del personale regionale nel suo complesso, la possibilità di dotare l’APR di una struttura adeguata alle funzioni che la stessa è tenuta ad esercitare ai sensi della l.r. 23/2012 ;


3. Preso atto dei limiti assunzionali, ad oggi vigenti per l’APR, che non consentono la piena copertura della dotazione organica, al fine di garantire la piena funzionalità dell’ente, è opportuno ricondurre il personale dell’APR nel ruolo unico regionale, nei limiti complessivi della dotazione organica già approvata dell’APR stessa;


4. Il reclutamento di personale da assegnare all’APR, fino al raggiungimento della dotazione organica approvata, avviene ad invarianza di spesa, realizzandosi entro i limiti della capacità assunzionale della Regione ad oggi vigenti;


5. In conseguenza e all’atto del transito del personale dell’APR nel ruolo regionale, si rende necessario altresì trasferire le risorse presenti nel fondo salario accessorio del personale del comparto dell’APR, come certificate dall’organo di revisione contabile della stessa APR, nel corrispondente fondo regionale, al fine di consentire alla Regione di sostenere gli oneri del trattamento economico accessorio del personale trasferito; tale trasferimento avviene ad invarianza complessiva della spesa, in considerazione della corrispondente, stabile, riduzione delle risorse dell’APR destinate alle medesime finalità;


6. In ossequio al consolidato e costante orientamento della Corte dei conti – per tutte si veda la deliberazione 16 aprile 2019 n. 150 della Sezione regionale di controllo della Lombardia, in base alla quale nel tetto di spesa di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 rientrano tutte le risorse utilizzate dalle amministrazioni pubbliche per il trattamento accessorio del personale, indipendentemente dall’origine e dall’allocazione contabile delle risorse a tal fine destinate – si rende necessario incrementare il fondo salario accessorio del personale del comparto della Regione in misura pari alle risorse presenti sul fondo del salario accessorio dell’APR nell’anno 2016, comunque entro i limiti definiti dall’Sito esternoarticolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 . L’incremento del fondo della Regione avviene a parità di spesa complessiva relativa all’anno 2016, tali risorse concorrendo alla determinazione del limite di cui all'Sito esternoarticolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 , in coerenza con quanto previsto nella deliberazione della Corte dei conti sopracitata;


7. È infine necessario qualificare la figura del segretario generale quale organo dell’APR in maniera analoga a tutti gli organi di vertice delle aziende ed enti regionali;


Approva la presente legge


Art. 1
Organi e commissione consultiva dell’Autorità. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 23/2012
1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005 ), è inserita la seguente:
a bis) il segretario generale;
”.
Art. 2
Segretario generale dell’Autorità. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 23/2012
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 23/2012 , sono inseriti i seguenti:
5.1. Nel caso in cui l’incarico di segretario generale sia conferito a un dipendente della Regione o di un ente da essa dipendente, l’amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull’intero trattamento economico corrisposto dall’Autorità, comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da essa sostenuto all’Autorità, che procede al recupero della quota a carico dell’interessato.
5.2. Nel caso in cui l’incarico di segretario generale sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all’Autorità il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, l’Autorità provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.
5.3. Il trattamento contributivo di cui ai commi 5.1 e 5.2 esclude ogni altra forma di versamento.
”.
Art. 3
Personale. Sostituzione dell’articolo 19 della l.r. 23/2012
1. L’articolo 19 della l.r. 23/2012 è sostituito dal seguente:
Art. 19 - Personale
1. Il personale assegnato all’Autorità appartiene al ruolo organico della Giunta regionale.
2. Il fabbisogno di personale è determinato ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), su proposta del segretario generale.
3. Per l'esercizio della funzione di gestione delle autorizzazioni e delle concessioni demaniali e previa stipula di apposite convenzioni, l'Autorità può avvalersi degli uffici dei Comuni di Isola del Giglio, Monte Argentario e Campo nell'Elba.
”.
Art. 4
Disposizioni transitorie
1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi nel termine di centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è incrementata la dotazione organica della Giunta regionale del numero dei posti previsti nella dotazione organica dell’Autorità portuale regionale (APR), alla data di entrata in vigore della presente legge e sono definiti gli indirizzi e le modalità per l’adozione, da parte del segretario generale dell’APR, entro i successivi trenta giorni, degli atti recanti l’individuazione nominativa delle unità di personale soggette a trasferimento nel ruolo organico della Giunta regionale.
2. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1, si considera il personale dipendente a tempo indeterminato, appartenente alle aree del comparto Funzioni Locali il cui rapporto di lavoro è in corso alla data del trasferimento stesso.
3. Il personale di cui al comma 1 è assegnato all’APR contestualmente al trasferimento nel ruolo della Giunta regionale.
4. Il personale trasferito è inquadrato nel ruolo organico della Regione nell’area del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Funzioni Locali e ad esso è riconosciuta a tutti gli effetti la continuità del rapporto di lavoro. Tale personale mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata. Il personale interessato dal trasferimento mantiene altresì il trattamento economico accessorio in godimento presso l’APR, fino all’intervento di una specifica regolazione negoziale e, per il personale già titolare di incarico di elevata qualificazione alla data di adozione degli atti da parte del segretario generale di cui al comma 1, fino al termine del relativo incarico.
5. All’atto del trasferimento del personale, l’APR trasferisce alla Regione Toscana le risorse esistenti nel proprio bilancio e necessarie al pagamento del trattamento economico fondamentale del personale a tempo indeterminato interessato dal trasferimento. Le risorse già assegnate ma non ancora erogate dalla Regione Toscana all’APR per tali finalità sono mantenute al bilancio regionale.
6. Dall’adozione degli atti da parte del segretario generale dell’APR di cui al comma 1, cessano di avere effetto i comandi, in essere presso l’APR, del personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni.
7. Il segretario generale dell’APR, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, assume la qualità di organo e prosegue nell’incarico fino alla scadenza del naturale mandato, fatta salva la necessità dei relativi adeguamenti del contratto individuale di lavoro stipulato.
Art. 5
Fondo salario accessorio
1. A far data dal trasferimento del personale nei termini di cui all’articolo 4, comma 1, le risorse del fondo per la retribuzione accessoria del personale dell’APR di cui all’articolo 67 del CCNL Funzioni locali, triennio 2016 – 2018 confluiscono stabilmente per l’intero importo tra le risorse della Regione destinate alle medesime finalità. L'APR riduce stabilmente le risorse anzidette presenti nel relativo fondo del medesimo importo complessivo.
2. Nei termini di cui al comma 1, il fondo per la retribuzione accessoria del personale del comparto della Regione è incrementato delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dell’APR nell’anno 2016, nel limite di cui all'Sito esternoarticolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al Sito esternodecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c) d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), Sito esternodella legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), al fine di garantire l'invarianza della spesa.
Art. 6
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Ai sensi degli articoli 4 e 5, il contributo di funzionamento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), della l.r. 23/2012 , è stabilmente ridotto dell’importo relativo al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale trasferito, oltre che degli oneri riflessi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
3. In relazione a quanto previsto all’articolo 4, comma 5, ed all’articolo 5, comma 2, la Giunta regionale procede con le opportune variazioni di bilancio.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.