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Legge regionale 12 dicembre 2023, n. 46

Disposizioni in materia di personale dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 70, parte prima, del 22 dicembre 2023





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), e l'articolo 50 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al Sito esternodecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), Sito esternodella legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.) e, in particolare, l’articolo 23, comma 2;


Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005 );


Considerato quanto segue:


1. L’Autorità portuale regionale (APR), ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 23/2012 , svolge la propria attività con personale dipendente o avvalendosi del personale comandato o distaccato degli enti locali e della Regione, risulta perciò necessario garantire alla medesima una struttura adeguata, in termini di risorse umane, per l’esercizio delle funzioni ad essa attribuite;


2. Si rende, infatti, necessario garantire, attraverso meccanismi di mobilità del personale regionale nel suo complesso, la possibilità di dotare l’APR di una struttura adeguata alle funzioni che la stessa è tenuta ad esercitare ai sensi della l.r. 23/2012 ;


3. Preso atto dei limiti assunzionali, ad oggi vigenti per l’APR, che non consentono la piena copertura della dotazione organica, al fine di garantire la piena funzionalità dell’ente, è opportuno ricondurre il personale dell’APR nel ruolo unico regionale, nei limiti complessivi della dotazione organica già approvata dell’APR stessa;


4. Il reclutamento di personale da assegnare all’APR, fino al raggiungimento della dotazione organica approvata, avviene ad invarianza di spesa, realizzandosi entro i limiti della capacità assunzionale della Regione ad oggi vigenti;


5. In conseguenza e all’atto del transito del personale dell’APR nel ruolo regionale, si rende necessario altresì trasferire le risorse presenti nel fondo salario accessorio del personale del comparto dell’APR, come certificate dall’organo di revisione contabile della stessa APR, nel corrispondente fondo regionale, al fine di consentire alla Regione di sostenere gli oneri del trattamento economico accessorio del personale trasferito; tale trasferimento avviene ad invarianza complessiva della spesa, in considerazione della corrispondente, stabile, riduzione delle risorse dell’APR destinate alle medesime finalità;


6. In ossequio al consolidato e costante orientamento della Corte dei conti – per tutte si veda la deliberazione 16 aprile 2019 n. 150 della Sezione regionale di controllo della Lombardia, in base alla quale nel tetto di spesa di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 rientrano tutte le risorse utilizzate dalle amministrazioni pubbliche per il trattamento accessorio del personale, indipendentemente dall’origine e dall’allocazione contabile delle risorse a tal fine destinate – si rende necessario incrementare il fondo salario accessorio del personale del comparto della Regione in misura pari alle risorse presenti sul fondo del salario accessorio dell’APR nell’anno 2016, comunque entro i limiti definiti dall’Sito esternoarticolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 . L’incremento del fondo della Regione avviene a parità di spesa complessiva relativa all’anno 2016, tali risorse concorrendo alla determinazione del limite di cui all'Sito esternoarticolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 , in coerenza con quanto previsto nella deliberazione della Corte dei conti sopracitata;


7. È infine necessario qualificare la figura del segretario generale quale organo dell’APR in maniera analoga a tutti gli organi di vertice delle aziende ed enti regionali;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.