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Legge regionale 12 dicembre 2023, n. 46

Disposizioni in materia di personale dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 70, parte prima, del 22 dicembre 2023

Art. 6
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Ai sensi degli articoli 4 e 5, il contributo di funzionamento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), della l.r. 23/2012 , è stabilmente ridotto dell’importo relativo al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale trasferito, oltre che degli oneri riflessi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
3. In relazione a quanto previsto all’articolo 4, comma 5, ed all’articolo 5, comma 2, la Giunta regionale procede con le opportune variazioni di bilancio.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.