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Legge regionale 29 novembre 2023, n. 45

Riordino del sistema di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla l.r. 82/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 13 dicembre 2023

Art. 10
Norma finanziaria
1. Al finanziamento dei maggiori oneri di cui all'articolo 3 ter della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), derivanti dall’articolo 2 della presente legge, per la sola parte relativa al compenso dei valutatori, stimati in euro 48.000,00 per l’anno 2023 ed euro 218.500,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si fa fronte rispettivamente:
- per euro 40.500,00 per l’anno 2023, per euro 181.300,00 per l’annualità 2024 e per euro 180.700,00 per l’annualità 2025, con gli stanziamenti già disponibili a legislazione vigente della Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023 – 2025;
- per euro 4.500,00 per l’anno 2023, per euro 23.700,00 per l’annualità 2024 e per euro 24.300,00 per l’annualità 2025, con gli stanziamenti già disponibili a legislazione vigente della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023 – 2025;
- per euro 3.000,00 per l’anno 2023 ed euro 13.500,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 con gli stanziamenti già disponibili a legislazione vigente della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 11 “Altri servizi generali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023 – 2025.
2. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
3. Dalle restanti norme della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.