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Legge regionale 31 ottobre 2023, n. 40

Concessione a scopo di pesca dilettantistica alle associazioni dei pescatori. Modifiche alla l.r. 7/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 59, parte prima, del 10 novembre 2023

Art. 1
Concessione a scopo di pesca dilettantistica alle associazioni dei pescatori. Inserimento dell’articolo 4 quater nella l.r. 7/2005
1. Dopo l’articolo 4 ter della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne), è inserito il seguente:
Art. 4 quater Concessione a scopo di pesca dilettantistica alle associazioni dei pescatori
1. La competente struttura della Giunta regionale, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, può concedere, nei limiti di cui al comma 2, la gestione dell’attività di pesca dilettantistica nelle acque interne di interesse per la pesca di cui all’articolo 2, alle associazioni piscatorie dilettantistiche di rilevanza nazionale operanti sul territorio regionale e alle associazioni di cui all’articolo 4 ter.
2. La concessione di cui al comma 1 non può interessare più del 15 per cento delle acque interne di interesse per la pesca di cui all’articolo 2.
3. La concessione di cui al comma 1 è rilasciata dall’ufficio competente in materia di pesca, che si coordina con l’ufficio competente in materia di gestione del demanio idrico. La concessione è rilasciata a titolo gratuito per una durata non superiore a dieci anni previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza. L’ufficio competente in materia di pesca, con periodicità annuale, procede alla verifica del rispetto di quanto indicato nel disciplinare di concessione di cui al comma 5 ed all’eventuale revoca della concessione in caso di gravi negligenze e inadempienze da parte del concessionario.
4. Alla domanda di concessione deve essere allegato un piano programmatico ed economico delle attività gestionali e ittiogeniche, che le associazioni interessate si impegnano a svolgere, e
l’impegno delle medesime a garantire la vigilanza ittica delle acque oggetto di concessione.
5. La durata della concessione, gli obblighi del concessionario e le modalità di pesca consentite sono fissati nel disciplinare di concessione. Lo schema del disciplinare è approvato con deliberazione della Giunta regionale.
6. L’attività di concessione è esercitata senza fini di lucro. Il concessionario può chiedere agli utenti, a titolo di contributo per le spese sostenute, il pagamento della tessera associativa e di un eventuale tesserino autorizzativo. Tale pagamento non può essere richiesto per i minori di anni dodici, per coloro che hanno compiuto settanta anni e per le persone con disabilità.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.