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Legge regionale 2 agosto 2023, n. 37

Disposizioni in merito ai criteri prioritari di selezione del personale delle segreterie di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale. Modifiche all’articolo 49 bis l.r. 1/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 16 agosto 2023





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z) e l’articolo 28 dello Statuto;


Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);


Considerato quanto segue:


1. Nel perseguimento della sempre maggiore efficienza organizzativa del Consiglio regionale e dell’ottimale funzionamento delle segreterie e degli altri uffici di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale, si stabilisce, per l’individuazione del personale da assegnare a tali uffici, una deroga al criterio prioritario previsto dall’articolo 49 bis della l.r. 1/2009 consistente nell’obbligo di individuare tale personale all’interno di un elenco appositamente predisposto. Si stabilisce la deroga qualora si renda necessario, nel corso della legislatura, sostituire il personale in questione che sia cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo. Tale deroga consente, altresì, di garantire il carattere fiduciario del rapporto di lavoro del personale addetto agli uffici sopracitati, carattere fiduciario che potrebbe essere pregiudicato dall’obbligo di ricorrere ad un elenco che, a legislatura avanzata, presenta scarsa disponibilità di nominativi;


Approva la presente legge

Art. 1
Criteri prioritari di selezione del personale. Modifiche all’articolo 49 bis l.r. 1/2009
1. Alla fine del comma 5 dell’articolo 49 bis della legge regionale 8 gennaio 2009, n.1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è aggiunto il seguente periodo: “
Non si applica, altresì, qualora nel corso della legislatura sia necessario sostituire personale di segreteria cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo.
”.
Art. 2
Invarianza finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.