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Legge regionale 2 agosto 2023, n. 36

Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano.

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 16 agosto 2023

Art. 20
Regolamento di attuazione
1. Con il regolamento di attuazione, da emanarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati:
a) gli elementi minimi delle tecniche colturali di mantenimento e di miglioramento di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d) ed e);
b) la definizione delle specie ammesse delle piante tartufigene di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), e le modalità di controllo e di certificazione delle stesse;
c) le modalità per la realizzazione, la tenuta e l’aggiornamento della mappatura regionale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c);
d) le modalità e i tempi dell’invio annuale da parte del comune alla Giunta regionale dei dati di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b) e d);
e) le modalità per l'identificazione delle specie di Tuber di cui all’articolo 5, comma 2, in caso di dubbio o contestazione;
f) le modalità per l’istituzione delle zone geografiche di provenienza e per la proposta dei comuni di cui all’articolo 6, commi 3 e 4;
g) le modalità per prevedere il divieto di cerca e raccolta di cui all’articolo 8, comma 4, nonché le modalità per prevedere la deroga al calendario di cui all’articolo 8, comma 6;
h) la documentazione per la richiesta di riconoscimento di cui all’articolo 11, comma 3, all’articolo 12, comma 3 e all’articolo 14, comma 4, nonché le modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento di cui al medesimo articolo 14, comma 4;
i) le tipologie e le modalità di apposizione delle tabelle di cui all’articolo 11, comma 8, all’articolo 12, comma 6 e all’articolo 14, comma 6;
j) la definizione del periodo temporale di apertura dell’area di addestramento cani da tartufo e le modalità di accesso all’area.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.