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Legge regionale 2 agosto 2023, n. 36

Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano.

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 16 agosto 2023



PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) e n), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo);


Visto il parere favorevole con raccomandazioni del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 6 dicembre 2022.


Considerato quanto segue:


1. L’esperienza maturata negli anni di applicazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, la coltivazione e il commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e la valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni), le criticità rilevate nella gestione di alcuni istituti, le esigenze evidenziate dal settore interessato hanno fatto ritenere necessario un nuovo intervento legislativo per disciplinare sul territorio regionale la cerca, la raccolta e la coltivazione dei tartufi, nel rispetto dei principi dettati dalla Sito esternol. 752/1985 , nonché gli interventi di valorizzazione;


2. Al fine di tener conto del riordino delle funzioni amministrative e dell’organizzazione interna della Regione sono state definite le competenze della Giunta regionale e dei comuni;


3. Allo scopo di tutelare e valorizzare la produzione regionale tartuficola, nonché di offrire al consumatore la conoscenza della provenienza del prodotto, vengono individuate le zone geografiche di provenienza;


4. Al fine di tutelare il patrimonio tartufigeno pubblico sono definite specifiche modalità tecniche per la cerca e la raccolta del tartufo e sono stabiliti, tenendo conto dei mutamenti climatici, i periodi e gli orari in cui la cerca e la raccolta del tartufo sono consentite;


5. Il mantenimento e la salvaguardia dell’ecosistema tartufo e quindi la sua produttività richiedono che le persone che praticano la cerca e la raccolta siano in possesso di adeguate competenze formative, a tal fine si prevede un apposito percorso formativo con esame di idoneità finale e un tesserino di abilitazione;


6. Al fine di attuare la disposizione statale la quale prevede che abbiano diritto di proprietà, sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate e controllate, coloro che le conducono purché tali tartufaie siano riconosciute dalle regioni e siano tabellate, è necessario definire le tartufaie naturali controllate e le tartufaie coltivate, prevedere le procedure di riconoscimento da parte dei comuni e dettare le norme per la cerca e la raccolta in tali aree;


7. Al fine di contemperare il diritto alla libera cerca e il diritto alla raccolta di tartufi riservata nelle tartufaie naturali controllate, sono introdotti dei limiti alla superficie per il riconoscimento di tartufaia naturale controllata e si prevede un limite massimo di superficie per tali tartufaie a livello comunale. Limite che il comune può aumentare per tener conto di esigenze territoriali;


8. Al fine di garantire un miglior addestramento dei cani per la cerca del tartufo e quindi la tutela della risorsa, si disciplina la possibilità, per le associazioni di tartufai, di chiedere il riconoscimento di aree per l’addestramento dei cani e si prevedono specifiche regole da rispettare in tali aree;


9. Per la promozione, la valorizzazione e la tutela del patrimonio tartufigeno regionale si stabilisce che annualmente siano destinate risorse regionali sia per finanziare progetti dei comuni e delle associazioni del settore, sia per realizzare interventi di tutela, di valorizzazione e di ripristino ambientale nelle aree tartufigene, nonché per studi e ricerche in materia di tartufi.


10. La recente iscrizione della “Cerca e cavatura del Tartufo in Italia: conoscenze e pratiche tradizionali” nella Lista del Patrimonio Immateriale dell’UNESCO.


Approva la presente legge


Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.