Legge regionale 2 agosto 2023, n. 36
Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano.
Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 16 agosto 2023
Art. 9
Tesserino di abilitazione per la cerca e la raccolta del tartufo
1. Il tesserino di abilitazione per la cerca e la raccolta del tartufo è rilasciato previo accertamento dell’idoneità alla cerca e alla raccolta secondo quanto previsto all’articolo 10 e previo pagamento dell’importo annuale di euro 92,96. L’importo è introitato dalla Regione Toscana.
2. L’istanza per il rilascio del tesserino di abilitazione è presentata al comune di residenza unitamente all’attestazione del pagamento dell’importo e all’indicazione degli estremi dell’attestato di idoneità di cui all’articolo 10.
3. Il tesserino può essere rilasciato solo a coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età. Sul tesserino sono riportate le generalità e la fotografia del raccoglitore di tartufo.
4. Il tesserino ha validità sull'intero territorio nazionale.
5. Il tesserino ha validità decennale dalla data del rilascio. Negli anni successivi a quello di rilascio, il tartufaio è tenuto al versamento annuale, prima dell'inizio dell'attività di cerca e raccolta, dell’importo stabilito dalla Regione; tale versamento ha validità per l’anno solare sino al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
6. Il pagamento dell'importo di cui al comma 1 non è dovuto in caso di non esercizio, per l'anno solare, dell'attività di cerca e di raccolta.
7. Il tesserino, alla scadenza, può essere rinnovato su richiesta dell'interessato previa frequenza del corso di aggiornamento di cui all’articolo 10, comma 2.
8. Il pagamento dell'importo di cui al comma 1, non è dovuto per l'attività di cerca e di raccolta svolta in Toscana da soggetti abilitati, residenti in altra regione, purché in regola con le normative della Regione di residenza.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.