Menù di navigazione

Legge regionale 2 agosto 2023, n. 36

Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano.

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 16 agosto 2023

Art. 7
Disciplina e modalità della cerca e della raccolta del tartufo
1. L'attività di cerca e di raccolta del tartufo è libera nei boschi, nei terreni non coltivati e, qualora non siano oggetto di concessione demaniale, lungo le sponde e gli argini dei corsi d'acqua classificati pubblici dalla vigente normativa.
2. Sono considerate aree soggette a libera cerca e raccolta i pascoli in assenza di bestiame, in ogni caso, senza danneggiare il pascolo e le relative strutture di contenimento degli animali.
3. L'attività di cerca e di raccolta del tartufo all’interno delle tartufaie naturali controllate e nelle tartufaie coltivate è riservata agli aventi titolo.
4. Per praticare la cerca e la raccolta del tartufo, il tartufaio deve essere in possesso del tesserino di abilitazione di cui all’articolo 9 ed in regola con il versamento annuale di cui al medesimo articolo.
5. Per praticare la cerca e la raccolta del tartufo all’interno della tartufaia coltivata di cui all’articolo 12 il tartuficoltore deve aver superato l’esame di idoneità di cui all’articolo 10.
6. La cerca e la raccolta del tartufo devono essere effettuate in modo da non recare danno alla tartufaia.
7. La cerca del tartufo, da chiunque esercitata, deve essere effettuata con l'ausilio massimo di due cani, compreso quello in addestramento, lo scavo, con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.
8. L’attrezzo di cui al comma 7 deve avere una lama di dimensioni massime pari a cinque centimetri di lunghezza e cinque centimetri di larghezza.
9. Le buche aperte per l'estrazione devono essere subito riempite con il medesimo terreno di scavo.
10. È in ogni caso vietata:
a) la lavorazione del terreno ai fini della raccolta come la zappatura o la rastrellatura;
b) la raccolta dei tartufi immaturi;
c) la cerca e la raccolta fuori dai periodi previsti dal calendario e nelle ore notturne di cui all’articolo 8;
d) la cerca e la raccolta nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili a uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari o aventi titolo;
e) la cerca e la raccolta nelle pioppete, nei noccioleti, negli impianti di arboricoltura da legno che siano in attualità di coltivazione, salvo che ai proprietari o aventi titolo;
f) la cerca e la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di anni quindici.
11. L’ente gestore del parco, riserva o area naturale disciplina nel regolamento e nel piano, adottati in riferimento agli articoli 11, 11 bis e 12, Sito esternodella legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 e alla l.r. 10/2010 ), le modalità di cerca e di raccolta del tartufo.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.