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Legge regionale 2 agosto 2023, n. 36

Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano.

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 16 agosto 2023

Art. 24
Norme transitorie
1. Le tartufaie naturali controllate e le tartufaie coltivate in essere all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 20, si adeguano alle disposizioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12, alla loro scadenza stabilita nell’atto di riconoscimento.
2. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’articolo 20, gli ispettorati micologici presso il dipartimento di prevenzione delle aziende (USL) si coordinano per l’organizzazione del percorso formativo previsto dall’articolo 10, commi 1 e 2.
3. Coloro che, alla data in vigore del regolamento di cui all’articolo 20, sono in possesso del tesserino in corso di validità, alla scadenza, devono frequentare il corso di aggiornamento di cui all’articolo 10, comma 2.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.