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Legge regionale 2 agosto 2023, n. 36

Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano.

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 16 agosto 2023

Art. 23
Decorrenza e abrogazioni
1. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione dell’articolo 22, (1)

Parole inserite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 28.

si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’articolo 20 e da tale data la legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela degli ecosistemi tartufigeni) è abrogata.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.