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Legge regionale 2 agosto 2023, n. 36

Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano.

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 16 agosto 2023

Art. 21
Interventi per la valorizzazione e la promozione del patrimonio tartufigeno
1. Per valorizzare e promuovere il patrimonio tartufigeno la Regione definisce annualmente gli interventi da realizzare nel piano forestale regionale che costituisce attuazione del programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ).
2. La Giunta regionale, in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR) e la relativa nota di aggiornamento, attua il piano forestale regionale, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.
3. La Giunta regionale annualmente provvede alla ripartizione finanziaria delle risorse disponibili come segue:
a) l’80 per cento, a favore dei comuni e dei soggetti associativi di cui all’articolo 15, anche in collaborazione tra loro;
b) il 20 per cento per interventi regionali di tutela, di valorizzazione e di ripristino ambientale delle aree tartufigene destinate alla libera cerca, nonché per studi e ricerche in materia di tartufi.
4. L’individuazione dei soggetti destinatari dei fondi di cui al comma 3, lettera a), e la ripartizione delle somme tra gli stessi sono effettuati dalla Giunta regionale sulla base di progetti presentati a seguito di apposito avviso pubblico tenendo conto dell’entità, della rilevanza e della storicità delle iniziative per la tutela, la promozione, la valorizzazione economica del tartufo, la valorizzazione economica dei territori tartufigeni, anche in relazione alla eventuale montanità degli stessi, e il ripristino ambientale delle aree tartufigene.
5. I progetti di cui al comma 4 non possono essere riferiti ad aree in cui sia stato riconosciuto il diritto alla raccolta riservata.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.