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Legge regionale 2 agosto 2023, n. 36

Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano.

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 16 agosto 2023

Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
a) cerca: l'attività di ricerca del tartufo mediante l'ausilio massimo di due cani, compreso quello in addestramento, con le modalità di cui all’articolo 7, nonché secondo il calendario di cui all’articolo 8;
b) raccolta: l’attività finalizzata all’estrazione dei corpi fruttiferi dal sito produttivo con i mezzi e le modalità di cui all’articolo 7, nonché secondo il calendario di cui all’articolo 8;
c) tartufaia naturale: qualsiasi superficie con una o più piante che producono tartufo in modo spontaneo, come boschi, siepi, filari e singoli alberi in cui cresce il tartufo;
d) tartufaia naturale controllata: tartufaia naturale gestita attraverso uno specifico piano basato sull'adozione di tecniche colturali di mantenimento e di miglioramento della produzione del tartufo “in situ” che devono rispettare e mantenere gli habitat naturali e gli equilibri dell’ecosistema;
e) tartufaia coltivata: terreno agricolo in cui sono messe a dimora piante tartufigene in un terreno nudo e in ambienti vocati con lo scopo di produrre il tartufo attraverso l'adozione di specifiche tecniche colturali, in numero non inferiore a duecento piante per ettaro. Le tartufaie coltivate non sono considerate boschi ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lettera b), della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);
f) piante tartufigene: piantine di specie forestali preventivamente micorrizate con funghi del genere Tuber di cui all’articolo 5, definite nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 20, certificate dal Servizio fitosanitario regionale, con le modalità definite nel regolamento;
g) tartufaio o raccoglitore di tartufo: colui che è abilitato alla cerca e raccolta del tartufo spontaneo o comunque non coltivato, in possesso del tesserino di cui all’articolo 9;
h) tartuficoltore o coltivatore di tartufo: colui che conduce una tartufaia coltivata di cui alla lettera e), della quale detiene la proprietà o altro diritto sul fondo, in possesso del tesserino di cui all’articolo 9;
i) raccolta riservata di tartufi: attività svolta dagli aventi titolo nelle tartufaie di cui alle lettere d) ed e);
j) zona geografica di provenienza: un’area omogenea per la presenza di una delle specie di tartufo di cui all’articolo 5, identificata territorialmente a livello sovracomunale;
k) mappatura: censimento informatizzato delle aree tartufigene naturali e delle tartufaie naturali controllate e di quelle coltivate, riservato nell’uso alla Regione Toscana per scopi di gestione, tutela e governo della risorsa.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.