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Legge regionale 2 agosto 2023, n. 36

Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano.

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 16 agosto 2023

Art. 19
Procedimento sanzionatorio
1. Competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge è la Regione.
2. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni si osservano le disposizioni della Sito esternolegge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
3. Gli agenti accertatori procedono al sequestro dei tartufi raccolti o comunque detenuti in violazione delle disposizioni della presente legge.
4. Con l'ordinanza di confisca dei tartufi, se le condizioni lo consentono, la Regione può deciderne la destinazione in beneficenza, oppure la distruzione se non sono più commestibili.
5. Le infrazioni accertate con provvedimento amministrativo o giurisprudenziale definitivo, nonché le violazioni oblate di cui all’Sito esternoarticolo 16 della legge 689/1981 , sono annotate sul tesserino di abilitazione a cura del comune che lo ha rilasciato.
6. Alla terza violazione contestata il tesserino di abilitazione è ritirato per un anno.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.