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Legge regionale 2 agosto 2023, n. 36

Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano.

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 16 agosto 2023

Art. 18
Sanzioni amministrative
1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono considerate condotte lesive del patrimonio regionale tartufigeno e punite con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00 le seguenti fattispecie:
a) la cerca e la raccolta di tartufi senza il tesserino o il loro svolgimento, pur con tesserino, in assenza del pagamento dell’importo annuale;
b) la cerca e la raccolta di tartufi senza l’idoneità richiesta per la cerca e la raccolta riservata nelle tartufaie coltivate;
c) la cerca e la raccolta dei tartufi immaturi;
d) la cerca e la raccolta senza ausilio del cane o senza attrezzo idoneo;
e) la cerca e la raccolta effettuata ricorrendo a zappatura o rastrellatura del terreno;
f) il non riempimento delle buche aperte;
g) la cerca e la raccolta di tartufi da parte di chi non ha diritto nelle aree di cui all’articolo 7, comma 10, lettere d) ed e);
h) la cerca e la raccolta di tartufi nelle aree di cui all’articolo 7, comma 10, lettera f);
i) l’utilizzo di piante micorrizate senza certificazione.
2. Le violazioni di cui al comma 1, lettere a), b) c) e d), prevedono la sanzione accessoria della sospensione del tesserino di abilitazione per la cerca e la raccolta dei tartufi, di cui all’articolo 9, per un anno.
3. In caso di recidiva le sanzioni di cui al comma 1, lettere a) ed e), sono raddoppiate. Ai fini della presente legge è considerato recidivo colui che dopo aver commesso una delle infrazioni di cui al presente articolo ne commette, nei cinque anni successivi, un'altra, ancorché diversa dalla precedente.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, sono considerate condotte lesive dei diritti di terzi e punite con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 3.000,00 le seguenti fattispecie:
a) l’apposizione di tabelle in tartufaie coltivate, naturali controllate e nelle aree addestramento cani prive dell’attestato di riconoscimento;
b) l’utilizzo di tabelle difformi dalle modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 20;
c) la raccolta nella tartufaia naturale controllata o nella tartufaia coltivata senza la necessaria autorizzazione del titolare;
d) la raccolta e l’asportazione di ogni specie di tartufo nelle aree identificate come aree di addestramento cani.
5. Ogni violazione delle disposizioni della presente legge, salvo che il fatto costituisca reato, comporta il sequestro e la confisca del prodotto.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.