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Legge regionale 2 agosto 2023, n. 36

Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano.

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 16 agosto 2023

Art. 15
Associazioni di tartufai
1. Per accedere alle facilitazioni e alle agevolazioni previste dalla presente legge, le associazioni di tartufai devono:
a) avere personalità giuridica di diritto privato;
b) prevedere nel loro statuto lo svolgimento di attività volte alla conservazione, miglioramento e tutela degli ambienti tartufigeni;
c) dimostrare che:
1) almeno il 50 per cento dei soci sono residenti nei comuni ricompresi nelle aree geografiche di cui all’ articolo 6;
2) almeno il 15 per cento dei soci non sono residenti nei comuni ricompresi nelle aree geografiche di cui all’articolo 6.
2. La condizione di cui al comma 1, lettera c), numero 2), si intende soddisfatta anche qualora, per carenza di domande associative, la percentuale dei soci non residenti nei comuni ricompresi nelle aree geografiche di cui all’articolo 6 sia inferiore al 15 per cento.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.