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Legge regionale 2 agosto 2023, n. 36

Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano.

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 16 agosto 2023

Art. 14
Riconoscimento dell’area di addestramento cani da tartufo
1. La realizzazione di un’area di addestramento cani da tartufo è soggetta al riconoscimento del comune.
2. Possono presentare la richiesta di riconoscimento di area di addestramento cani da tartufo le associazioni di cui all’articolo 15.
3. Ogni associazione può richiedere l’istituzione di una sola area di addestramento cani da tartufo. La superficie dell’area non può essere maggiore di due ettari in corpo unico.
4. La richiesta è presentata al comune ove ricadono i terreni di proprietà o in disponibilità. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 20 definisce le modalità di presentazione della richiesta e la documentazione da allegare.
5. Il riconoscimento dell’area di addestramento ha validità di cinque anni e può essere rinnovato per la stessa durata.
6. L’area di addestramento riconosciuta deve essere delimitata da apposita tabellazione secondo le tipologie e le modalità di apposizione definite dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 20.
7. Nell’area di addestramento la ricerca del tartufo è finalizzata al solo addestramento di cani di età non superiore a due anni e la raccolta del prodotto con la sua asportazione è vietata.
8. I soci dell’associazione titolare dell’attestazione di riconoscimento, per effettuare l’addestramento dei cani da tartufo nell’area riconosciuta, devono essere in possesso dell’attestato di idoneità di cui all’articolo 10. Gli stessi sono tenuti al rispetto delle modalità di cui all’articolo 7 e del calendario di cui all’articolo 8.
9. Il periodo temporale di apertura dell’area di addestramento e le modalità di accesso all’area riconosciuta sono definite nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 20.
10. Il riconoscimento è revocato qualora l’area di addestramento sia utilizzata per finalità diverse dall’addestramento cani. Il provvedimento di revoca contiene l’obbligo di rimozione delle tabelle apposte. L’inosservanza di detto obbligo autorizza il comune a rimuovere le tabelle e a provvedere alla riscossione delle relative spese.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.