Legge regionale 2 agosto 2023, n. 36
Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano.
Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 16 agosto 2023
Art. 13
Revoca del riconoscimento della tartufaia naturale controllata e della tartufaia coltivata e sospensione della cerca e della raccolta nella tartufaia naturale controllata
1. Il riconoscimento di tartufaia naturale controllata e di tartufaia coltivata è revocato dal comune quando non sono rispettate le tecniche colturali indicate nel piano in base al quale è stato rilasciato.
2. Il provvedimento di revoca contiene l’obbligo di rimozione delle tabelle apposte. L’inosservanza di detto obbligo autorizza il comune a rimuovere le tabelle e a provvedere alla riscossione delle relative spese.
3. Nella tartufaia naturale controllata l’autorizzazione alla cerca e alla raccolta del tartufo è sospesa per cinque anni in caso di lavori di miglioramento della tartufaia finanziati con contributi pubblici. La sospensione decorre dalla conclusione dei lavori.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.