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Legge regionale 2 agosto 2023, n. 36

Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano.

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 16 agosto 2023

Art. 12
Riconoscimento della tartufaia coltivata
1. La realizzazione della tartufaia coltivata, come definita all’articolo 2, comma 1, lettera e), è soggetta al riconoscimento del comune.
2. La richiesta di riconoscimento di tartufaia coltivata è presentata al comune ove ricadono i terreni dal proprietario o da chi ne ha la disponibilità, tramite il SIGAF di cui all’articolo 3 bis della l.r. 39/2000 o, per le imprese agricole, tramite la dichiarazione unica aziendale (DUA) sul sistema informativo dell’ARTEA.
3. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 20 definisce la documentazione da presentare per il riconoscimento della tartufaia coltivata.
4. Contestualmente all’attestazione di riconoscimento di tartufaia coltivata, il comune rilascia al soggetto richiedente l’autorizzazione alla cerca e alla raccolta riservata di tartufi all’interno della tartufaia.
5. Il titolare della tartufaia coltivata riconosciuta, per effettuare la cerca e la raccolta di tartufi nella tartufaia, deve essere in possesso del tesserino di abilitazione ed in regola con il versamento annuale. Il titolare dell’attestato di riconoscimento può autorizzare alla raccolta riservata i propri dipendenti in possesso dell’attestato di idoneità ed in regola con il versamento annuale.
6. La tartufaia coltivata riconosciuta deve essere delimitata da apposita tabellazione secondo le tipologie e le modalità di apposizione definite dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 20.
7. Per la cerca e la raccolta nella tartufaia coltivata devono essere rispettate le modalità di cui all’articolo 7 e il calendario di cui all’articolo 8.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.