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Legge regionale 2 agosto 2023, n. 36

Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano.

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 16 agosto 2023

Art. 11
Riconoscimento della tartufaia naturale controllata
1. Salvo quanto previsto al comma 6, a livello comunale, per singola specie, la superficie complessiva delle aree occupate dalle tartufaie naturali controllate come definite all’articolo 2, comma 1, lettera d), non può eccedere il 20 per cento della superficie complessiva delle aree tartufigene comunali, così come risultanti dalla mappatura regionale sempre per singola specie. Il comune può aumentare la superficie complessiva delle aree occupate dalle tartufaie naturali controllate fino a un massimo del 40 per cento della superficie complessiva delle aree tartufigene su base comunale per singola specie, così come risultanti dalla mappatura regionale sempre per singola specie.
2. La realizzazione della tartufaia naturale controllata è soggetta al riconoscimento del comune. La richiesta di riconoscimento è presentata al comune ove ricadono i terreni dal proprietario o da chi ne ha la disponibilità tramite il sistema informativo per la gestione delle attività forestali (SIGAF) di cui all’articolo 3 bis della l.r. 39/2000 o, per le imprese agricole, tramite la dichiarazione unica aziendale (DUA) sul sistema informativo dell’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA).
3. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 20 stabilisce la documentazione da presentare per il riconoscimento della tartufaia naturale controllata.
4. La superficie della tartufaia naturale controllata non può essere superiore a tre ettari e non può essere inferiore a un ettaro salvo quanto previsto al comma 6.
5. Tra due tartufaie naturali controllate confinanti deve essere previsto un corridoio per il libero passaggio di almeno cinquanta metri. Qualora la discontinuità tra le due tartufaie sia costituita da un tratto di demanio idrico, ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2016, n. 101 (Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 , n. 79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998 . Abrogazione della l.r. 34/1994 ”), deve essere rispettata la distanza pari all’area demaniale compresa tra i due cigli di sponda definiti dall’autorità idraulica.
6. Nel caso in cui la richiesta di riconoscimento sia presentata da un consorzio di cui all’articolo 16, la superficie massima può essere di quindici ettari. Nel caso in cui la richiesta sia presentata da imprenditori agricoli professionali di cui alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) o da associazioni di tartufai riconosciute di cui all’articolo 15, i limiti di superficie e quanto previsto dal comma 1 non si applicano.
7. Il riconoscimento di tartufaia naturale controllata ha validità di cinque anni e può essere rinnovato per la stessa durata; contestualmente al riconoscimento, il comune, rilascia al soggetto richiedente, l’autorizzazione alla cerca e raccolta riservata di tartufi all’interno della tartufaia.
8. La tartufaia naturale controllata riconosciuta deve essere delimitata da apposita tabellazione secondo le tipologie e le modalità di apposizione definite dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 20.
9. Il titolare della tartufaia naturale controllata riconosciuta, per effettuare la cerca e la raccolta di tartufi nella tartufaia deve essere in possesso del tesserino di abilitazione ed in regola con il versamento annuale. Per la cerca e la raccolta nella tartufaia controllata devono essere rispettate le modalità di cui all’articolo 7 e il calendario di cui all’articolo 8.
10. Il titolare dell’attestato di riconoscimento può autorizzare alla raccolta riservata soggetti muniti del tesserino di abilitazione ed in regola con il versamento annuale.
11 . L’autorizzazione di cui al comma 10 può essere giornaliera, per più giorni o annuale e può essere rinnovata fino al raggiungimento di un periodo massimo di raccolta di due anni. La medesima autorizzazione deve essere esibita in caso di controlli da parte delle autorità competenti. I nominativi dei soggetti autorizzati per più giorni o per un anno devono essere comunicati al comune che ha rilasciato il riconoscimento. I soggetti autorizzati devono essere in regola con il versamento annuale.
12. Gli enti di cui all’articolo 3 ter della l.r. 39/2000 , possono dare in concessione, ai fini della istituzione delle tartufaie naturali controllate, beni del patrimonio agricolo-forestale in loro gestione, con lo scopo di consentire in essi l’attività di cerca e raccolta organizzata dei tartufi, a imprenditori agricoli singoli o associati, con priorità a coltivatori diretti e cooperative agricole, o ad associazioni di raccoglitori riconosciute di cui all’articolo 15.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.