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Legge regionale 2 agosto 2023, n. 36

Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano.

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 16 agosto 2023

Art. 10
Idoneità alla cerca e alla raccolta del tartufo
1. L’accertamento dell’idoneità alla cerca e alla raccolta del tartufo è verificato mediante la frequenza di un percorso formativo della durata minima di trenta ore e il superamento di un esame finale da sostenere dinanzi a una commissione composta da tre persone nominata ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera k bis), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.
2. Nel caso di rinnovo del tesserino di abilitazione alla scadenza decennale di cui all’articolo 9, comma 7, il richiedente deve dimostrare di aver frequentato un corso di aggiornamento della durata minima di otto ore nell’anno precedente e non è tenuto al superamento dell’esame di cui al comma 1.
3. I percorsi formativi di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti dagli ispettorati micologici presso il Dipartimento di prevenzione dell’azienda unità sanitaria locale (USL) che può avvalersi di personale di provata esperienza nel settore, nonché delle associazioni di cui all’articolo 15.
4. La Giunta regionale disciplina le modalità organizzative e di partecipazione al percorso formativo.
5. L'esame di idoneità alla raccolta del tartufo di cui al comma 1 deve verificare le conoscenze relative a:
a) ecologia dei tartufi;
b) principi di tartuficoltura;
c) contenuto della presente legge e del regolamento di attuazione nonché delle normative pertinenti alla raccolta del tartufo;
d) principi della legislazione alimentare, ivi incluse le nozioni generali di tracciabilità e sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti;
e) norme sulla tutela e benessere del cane da tartufo;
f) nozioni di micologia, di botanica e di selvicoltura.
6. Coloro che hanno superato l’esame di idoneità devono richiedere il tesserino di abilitazione entro il periodo di trecentosessantacinque giorni dalla data del superamento dell’esame finale. Trascorso tale periodo sono tenuti a superare di nuovo l’esame.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.