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Legge regionale 31 luglio 2023, n. 31

Disciplina delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze in materia ambientale. Costituzione, in via transitoria, di ufficio comune per l’esercizio associato delle funzioni provinciali e della Città metropolitana di Firenze in materia di bonifica dei siti inquinati. Modifiche alla l.r. 25/1998 , alla l.r. 30/2009 e alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 2 agosto 2023

Art. 3
Disposizioni transitorie. Ufficio comune per l'esercizio associato delle funzioni delle province e della Città metropolitana in materia di bonifica dei siti inquinati. Inserimento dell’articolo 28 quater nella l.r. 25/1998
1. Dopo l’articolo 28 ter della l.r.25/1998 è inserito il seguente:
Art. 28 quater - Disposizioni transitorie. Ufficio comune per l'esercizio associato delle funzioni delle province e della Città metropolitana in materia di bonifica dei siti inquinati
1. Fino alla data del 31 dicembre 2024, la Regione, le province e la Città metropolitana di Firenze possono costituire un ufficio comune per l’esercizio associato delle funzioni di cui all’articolo 6, comma 1 bis, lettere c), d), ed e), secondo quanto previsto dall’articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 2011, n.68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) e dal presente articolo.
2. L’esercizio associato delle funzioni di cui al comma 1 è disciplinato dalla convenzione, allegato B della presente legge, mediante la quale è costituito l’ufficio comune. La Regione individua l’ufficio regionale che opera come ufficio comune e svolge le funzioni individuate dalla convenzione medesima. All’ufficio può essere assegnato personale comandato dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, previo accordo con gli enti di provenienza, ove sussistano le condizioni previste dalla normativa statale di riferimento.
3. Dalla data di sottoscrizione della convenzione e per le funzioni ivi indicate, l’ufficio comune opera in nome e per conto dell’ente, provincia o Città metropolitana di Firenze, territorialmente competente, e gli atti adottati sono imputati oggettivamente e soggettivamente all’ente medesimo. Gli enti che sottoscrivono la convenzione, per il periodo di vigenza della stessa, si avvalgono del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura regionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale).
4. La convenzione di cui all’allegato B della presente legge, può, qualora necessario, essere modificata mediante deliberazione della Giunta regionale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.