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Legge regionale 31 luglio 2023, n. 31

Disciplina delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze in materia ambientale. Costituzione, in via transitoria, di ufficio comune per l’esercizio associato delle funzioni provinciali e della Città metropolitana di Firenze in materia di bonifica dei siti inquinati. Modifiche alla l.r. 25/1998 , alla l.r. 30/2009 e alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 2 agosto 2023





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, comma secondo, lettera s), comma terzo e comma quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e, in particolare, l’articolo 30, comma 1 quinquies;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);


Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);


Vista la legge regionale 6 luglio 2020, n. 51 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2019), e, in particolare, l’articolo 21;


Vista la sentenza della Corte Costituzionale 28 maggio 2019, n. 129;


Visto il parere del Consiglio di Stato 28 novembre 2022, n. 01875 reso su un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica promosso da una società privata contro la Regione;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 20 giugno 2023;


Considerato quanto segue:


1. È necessario adeguare, con urgenza, l’ordinamento regionale a quanto statuito dalla recente giurisprudenza, di legittimità e di merito, riguardo alle funzioni attribuite direttamente alle province ai sensi Sito esternodella parte IV del d.lgs.152/2006 ;


2. In particolare, è necessario adeguare l’ordinamento regionale a quanto dichiarato dal Consiglio di Stato nel parere 01875/2022 che, da ultimo, ha rilevato l’incompetenza della Regione a svolgere le funzioni che il Sito esternod.lgs.152/2006 attribuisce direttamente alle province in materia di bonifica dei siti inquinati;


3. È opportuno prevedere che, per un periodo transitorio, nelle more della ridefinizione della eventuale normativa nazionale sulle competenze provinciali e, comunque, fino alla data del 31 dicembre 2024, sia prevista la possibilità per le province e per la Città metropolitana di Firenze di esercitare le funzioni provinciali in materia di bonifica dei siti inquinati, in forma associata mediante la costituzione di un ufficio comune regionale;


4. È necessario considerare che le modalità di gestione associata delle funzioni siano disciplinate in via generale dalla l.r. 68/2011 ;


5. Rispetto alla disciplina generale sulle forme di gestione associata delle funzioni, la presente legge intende assicurare il corretto riordino delle funzioni provinciali e della Città metropolitana di Firenze nella materia di bonifica dei siti inquinati, in particolare, a seguito della riorganizzazione delle funzioni operata dalla l.r. 22/2015 , della successiva pronuncia della Corte Costituzionale 129/2019 e del parere del Consiglio di Stato 01875/2022;


6. Per la finalità di cui ai punti 2 e 5 del presente preambolo, è necessario prevedere che l'esercizio associato delle funzioni provinciali in materia di bonifica dei siti inquinati, fino alla data del 31 dicembre 2024, sia regolato mediante la stipula di un'apposita convenzione, il cui schema è da allegare alla l.r. 25/1998 , che regoli nel dettaglio le modalità di tale esercizio;


7. Al fine di consentire l’immediata e piena operatività della presente legge regionale è necessario allegare alla l.r. 25/1998 la convenzione per la disciplina dell’esercizio associato delle funzioni in materia di bonifica, prevedendo, tuttavia, che qualora necessario, la convenzione possa essere modificata mediante deliberazione della Giunta regionale;


8. In applicazione del principio della conservazione dell’attività amministrativa, è necessario chiarire che le province e la Città metropolitana di Firenze debbano celermente subentrare nei procedimenti in corso relativi alla bonifica dei siti inquinati, e, laddove necessario, provvedere alla convalida degli atti già posti in essere dalla Regione, alla data di entrata in vigore della presente legge regionale;


9. Al fine di assicurare il corretto subentro nei procedimenti in corso e la convalida degli atti già posti in essere dalla Regione, è necessario istituire un tavolo tecnico per il coordinamento delle funzioni e dei procedimenti in materia di bonifica dei siti inquinati;


10. Data l’urgenza di assicurare il corretto esercizio delle funzioni in materia di bonifica dei siti inquinati, è necessario prevedere che la presente legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.