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Legge regionale 20 luglio 2023, n. 29

Legge generale di manutenzione dell’ordinamento regionale 2023.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 26 luglio 2023

Art. 86
Composizione della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 40/2021
1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 5 novembre 2021, n. 40 (Disposizioni attuative del Sito esternod.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’Sito esternoarticolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 ”. Abrogazione della l.r. 32/2003 ) è aggiunto il seguente periodo: “
Per ciascun componente della Commissione è nominato un supplente, che partecipa alle attività in caso di impedimento o assenza del titolare.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.