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Legge regionale 20 luglio 2023, n. 29

Legge generale di manutenzione dell’ordinamento regionale 2023.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 26 luglio 2023

Art. 48
Funzioni esercitate dalla Regione. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 81/2000
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 81/2000 è sostituito dal seguente:
1. Sono esercitate dalla Regione le funzioni amministrative concernenti le potestà sanzionatorie relative a:
a) infrazioni amministrative ascrivibili in via solidale all’ente competente all’applicazione delle sanzioni secondo i principi di cui all’articolo 2;
b) infrazioni amministrative nelle materie di propria competenza, nonché nelle materie individuate ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.