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Legge regionale 20 luglio 2023, n. 29

Legge generale di manutenzione dell’ordinamento regionale 2023.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 26 luglio 2023

Art. 32
Piano dei fabbisogni di personale. Sostituzione dell’articolo 23 della l.r. 1/2009
1. L’articolo 23 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 23 - Piano dei fabbisogni di personale
1. Nell’ambito degli atti di programmazione generale, da adottarsi annualmente in base alla normativa vigente, la Giunta regionale, su proposta del Direttore generale, approva il piano triennale dei fabbisogni di personale.
2. Il direttore competente in materia di personale definisce annualmente con proprio atto le modalità attuative del piano di cui al comma 1.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.