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Legge regionale 20 luglio 2023, n. 29

Legge generale di manutenzione dell’ordinamento regionale 2023.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 26 luglio 2023

Art. 20
Sanzioni. Diritto di rivalsa. Interpretazione autentica dell’articolo 1 bis, comma 4, della l.r. 74/2019
1. La disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 1 bis della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 74 (Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal Sito esternodecreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 , di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente) si interpreta nel senso che la Regione ha diritto di recuperare dai comuni inadempienti, riconosciuti responsabili dell’infrazione in esito all’istruttoria dell’Sito esternoarticolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) o in sede di successiva contestazione giudiziale della stessa, gli oneri eventualmente anticipati, o comunque corrisposti oltre la misura della propria responsabilità in sostituzione dei comuni medesimi, anche mediante forme di compensazione ai sensi della normativa vigente.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.