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Legge regionale 20 luglio 2023, n. 29

Legge generale di manutenzione dell’ordinamento regionale 2023.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 26 luglio 2023

Articolo 19
Riconoscimento operatori di agricoltura sociale e avvio dell’attività. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 20/2023
1. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003 ) è sostituito dal seguente:
3. L’operatore di agricoltura sociale, per ottenere l’iscrizione all’elenco regionale, deve essere in possesso di adeguate competenze derivanti da esperienza pratica triennale già acquisita al momento della richiesta o dal possesso di un attestato di qualificazione regionale di operatore di fattoria sociale conseguito a seguito di corsi, organizzati o riconosciuti dalla Regione Toscana o da altre regioni e province autonome, ai sensi e per gli effetti della Sito esternolegge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.