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Legge regionale 20 luglio 2023, n. 29

Legge generale di manutenzione dell’ordinamento regionale 2023.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 26 luglio 2023

CAPO VIII
Organizzazione
SEZIONE I
Organizzazione e ordinamento del personale. Modifiche alla l.r. 1/2009
Art. 27
Direttore. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 1/2009
1. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), le parole: “
dal piano triennale per
la prevenzione della corruzione adottato
” sono sostituite dalle seguenti: “
nella programmazione triennale per la prevenzione della corruzione adottata
”.
Art. 28
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 1/2009 le parole: “
nella categoria
” sono sostituite dalle seguenti: “
nell’area
”, e le parole: “
posizione organizzativa
” sono sostituite dalle seguenti: “
posizione di elevata qualificazione
”.
Art. 29
Accesso alla qualifica dirigenziale. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 1/2009
1. Alla lettera a) del comma 2 e al comma 2 bis dell’articolo 12 della l.r. 1/2009 , le parole: “
nella categoria
” sono sostituite dalle seguenti: “
nell’area
”.
Art. 30
Dirigenti con contratto a tempo determinato. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 1/2009
1. Al comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 1/2009 , le parole: “
nella categoria
” sono sostituite dalle seguenti: “
nell’area
”.
Art. 31
Dotazione organica e articolazione degli organici. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 1/2009
1. Al comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 1/2009 la parola: “
categorie
” è sostituita dalla seguente: “
aree
”.
Art. 32
Piano dei fabbisogni di personale. Sostituzione dell’articolo 23 della l.r. 1/2009
1. L’articolo 23 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 23 - Piano dei fabbisogni di personale
1. Nell’ambito degli atti di programmazione generale, da adottarsi annualmente in base alla normativa vigente, la Giunta regionale, su proposta del Direttore generale, approva il piano triennale dei fabbisogni di personale.
2. Il direttore competente in materia di personale definisce annualmente con proprio atto le modalità attuative del piano di cui al comma 1.
”.
Art. 33
Reclutamento del personale. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 1/2009
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 1/2009 , le parole: “
nelle categorie A e B
” sono sostituite dalle seguenti: “
nelle aree degli operatori e degli operatori esperti
”.
2. Al comma 2 ter dell’articolo 24 della l.r. 1/2009 , le parole: “
previa comunicazione al Comitato di direzione
” sono sostituite dalle seguenti: “
previa intesa con i soggetti di cui al medesimo articolo 34, comma 3.
”.
Art. 34
Titoli di studio. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 1/2009
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 1/2009 le parole: “
categoria A
” sono sostituite dalle seguenti: “
area degli operatori
”.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 1/2009 le parole: “
categoria B
” sono sostituite dalle seguenti: “
area degli operatori esperti
”.
3. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 1/2009 le parole: “
categoria C
” sono sostituite dalle seguenti: “
area degli istruttori
”.
d) area dei funzionari e dell’elevata qualificazione: laurea o laurea magistrale, ovvero titolo equivalente, come disciplinati dall’ordinamento vigente, fatti salvi ulteriori titoli che siano necessari
per le specifiche funzioni da svolgere.
”.
5. Al comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 1/2009 , le parole “
la categoria B
” sono sostituite dalle seguenti: “
l’area degli operatori esperti
”.
Art. 35
Posti disponibili da coprire mediante selezione. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 1/2009
1. Al comma 3 dell’articolo 27 della l.r. 1/2009 , dopo la parola: “
necessarie,
” sono inserite le seguenti: “
eventualmente anche
”.
Art. 36
Graduatorie delle selezioni pubbliche. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 1/2009
1. Ai commi 3 e 4 ter dell’articolo 28 della l.r. 1/2009 la parola: “
categoria
” è sostituita dalla seguente: “
area
”.
Art. 37
Mobilità, comando, distacco e assegnazione temporanea. Aspettativa per rapporti di lavoro presso altra pubblica amministrazione. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 1/2009
1. Al comma 2 dell’articolo 29 della l.r. 1/2009 la parola: “
categoria
” è sostituita dalla seguente: “
area
”.
Art. 38
Programmazione delle azioni positive. Modifiche all’articolo 36 della l.r. 1/2009
1. Nella rubrica dell’articolo 36 della l.r. 1/2009 la parola: “
Piano
” è sostituita dalla seguente: “
Programmazione
”.
2. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 1/2009 , le parole: “
il piano delle azioni positive diretto
” sono sostituite dalle seguenti: “
la programmazione delle azioni positive diretta
”.
3. Al comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 1/2009 le parole: “
Il piano
” sono sostituite dalle seguenti: “
La programmazione
”.
Art. 39
Soggetti proponenti e durata della programmazione delle azioni positive. Modifiche all’articolo 37 della l.r. 1/2009
1. Nella rubrica dell’articolo 37 della l.r. 1/2009 le parole: “
del piano
” sono sostituite dalle seguenti: “
della programmazione
”.
2. Il comma 1 dell’articolo 37 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
1. La programmazione delle azioni positive ha durata triennale ed è aggiornata annualmente in coerenza con la programmazione della prestazione organizzativa disciplinata dal regolamento di cui all’articolo 69.
”.
3. Al comma 2 dell’articolo 37 della l.r. 1/2009 le parole: “
Il piano di cui al comma 1 è adottato
” sono sostituite dalle seguenti: “
La programmazione di cui al comma 1 è adottata
”.
4. Al comma 3 dell’articolo 37 della l.r. 1/2009 le parole: “
Il piano delle azioni positive è trasmesso
” sono sostituite dalle seguenti: “
La programmazione delle azioni positive è trasmessa
”, e la parola “
portato
” è sostituita dalla seguente: “
portata
”.
Art. 40
Informazioni sulle azioni positive e relazione sulla situazione del personale. Modifiche all’articolo 38 della l.r. 1/2009
1. Il comma 2 dell’articolo 38 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
2. La direzione competente in materia di personale predispone una relazione annuale sullo stato di attuazione delle azioni positive nell’amministrazione.
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 38 della l.r. 1/2009 le parole: “
Il rapporto di cui al comma 2 è trasmesso
” sono sostituite dalle seguenti: “
La relazione di cui al comma 2 è trasmessa
”.
Art. 41
Responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo. Modifiche all’articolo 41 della l.r. 1/2009
1. Alle lettere a), b) e c bis) del comma 2 dell’articolo 41 della l.r. 1/2009 le parole: “
alla categoria D
” sono sostituite dalle seguenti: “
all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione
”.
Art. 42
Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo. Modifiche all’articolo 42 della l.r. 1/2009
1. Al comma 5 dell’articolo 42 della l.r. 1/2009 le parole: “
nella categoria
” sono sostituite dalle seguenti: “
nell’area
” in entrambe le occorrenze e le parole “
medesima categoria
” sono sostituite dalle seguenti: “
medesima area
”.
Art. 43
Responsabile delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale. Modifiche all’articolo 50 della l.r. 1/2009
1. Alle lettere a), b) e c bis) del comma 2, e al comma 2 bis dell’articolo 50 della l.r. 1/2009 , le parole: “
alla categoria D
” sono sostituite dalle seguenti: “
all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione
”.
Art. 44
Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale. Modifiche all’articolo 51 della l.r. 1/2009
1. Al comma 10 dell’articolo 51 della l.r. 1/2009 le parole: “
nella categoria
” sono sostituite dalle seguenti: “
nell’area
” in entrambe le occorrenze e le parole “
medesima categoria
” sono sostituite dalle seguenti: “
medesima area
”.
SEZIONE II
Personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 69/2020
Art. 45
Inquadramento del personale giornalista. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 69/2020
1. I commi 1 e 2 dell’articolo 1 della legge regionale 24 luglio 2020, n. 69 (Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011 ). sono abrogati.
Art. 46
Fondo salario accessorio del personale del comparto. Abrogazione dell’articolo 3 della l.r. 69/2020
1. L’articolo 3 della l.r. 69/2020 è abrogato.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.