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Legge regionale 20 luglio 2023, n. 29

Legge generale di manutenzione dell’ordinamento regionale 2023.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 26 luglio 2023

CAPO I
Affari istituzionali
Art. 1
Costituzione di associazioni nuove. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 20/2008
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), le parole: “
all’articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), come sostituito dall’articolo 10 della legge regionale 15 novembre 2004, n. 61
” sono sostituite dalle seguenti: “
agli articoli 8 e 9 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 )
”.
Art. 2
Recesso. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 20/2008
1. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 20/2008 le parole: “ ” sono sostituite dalle seguenti: “
agli articoli 8 e 9 della l.r. 1/2015
”.
Art. 3
Adesione a fondazioni esistenti. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 20/2008
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 20/2008 le parole: “ ” sono sostituite dalle seguenti: “
agli articoli 8 e 9 della l.r. 1/2015
”.
Art. 4
Costituzione di fondazioni nuove. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 20/2008
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 20/2008 le parole: “ ” sono sostituite dalle seguenti: “
agli articoli 8 e 9 della l.r. 1/2015
”.
Art. 5
Partecipazione a società esistenti. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 20/2008
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 20/2008 le parole: “ ” sono sostituite dalle seguenti: “
agli articoli 8 e 9 della l.r. 1/2015
”.
Art. 6
Costituzione di società nuove. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 20/2008
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 20/2008 le parole: “ ” sono sostituite dalle seguenti: “
agli articoli 8 e 9 della l.r. 1/2015
”.
Art. 7
Dismissione, riduzione e incremento delle partecipazioni. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 20/2008
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 20/2008 le parole: “ ” sono sostituite dalle seguenti: “
agli articoli 8 e 9 della l.r. 1/2015
”.
Art. 8
Dimensione territoriale adeguata per l’esercizio delle funzioni dei comuni. Modifiche all’articolo 54 della l.r. 68/2011
1. Al comma 1 dell’articolo 54 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), le parole: “
relativi al censimento della popolazione 2011
” sono sostituite dalle seguenti: “
relativi al censimento della popolazione 2021
”.
Art. 9
Comuni tenuti all’esercizio associato delle funzioni fondamentali. Modifiche all’articolo 55 della l.r. 68/2011
1. Al comma 1 dell’articolo 55 della l.r. 68/2011 le parole: “
relativi al censimento della popolazione 2011
” sono sostituite dalle seguenti: “
relativi al censimento della popolazione 2021
”.
Art. 10
Verifica dell’effettività dell'esercizio associato e revoca dei contributi. Modifiche all’articolo 91 della l.r. 68/2011
1. Al comma 13 dell’articolo 91 della l.r. 68/2011 le parole: “
relativi al censimento della popolazione 2011
” sono sostituite dalle seguenti: “
relativi al censimento della popolazione 2021
”.
Art. 11
Sostituzione dell’allegato A della l.r. 68/2011
1. L’allegato A della l.r. 68/2011 è sostituito dall’allegato A della presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.