Legge regionale 19 luglio 2023, n. 28
Divieti per i minori in materia di prevenzione della ludopatia. Modifiche alla l.r. 57/2013 .
Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 26 luglio 2023
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;
Vista la legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico);
Considerato quanto segue:
1. Con la l.r. 57/2013 la Regione ha dettato specifiche disposizioni per regolare, in particolare, le distanze minime che devono intercorrere fra i luoghi adibiti al gioco con vincita in denaro ed i luoghi socialmente sensibili, nonché per il sostegno ai soggetti affetti da gioco patologico e alle loro famiglie;
2. Si ritiene opportuno implementare le misure di prevenzione della ludopatia, anche in relazione a potenziali sviluppi futuri della patologia tra i minori, introducendo, nella medesima l.r. 57/2013 , specifiche disposizioni finalizzate a vietare agli stessi l’utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento, che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (ticket redemption);
Approva la presente legge
Art. 1
Apparecchi e congegni che distribuiscono tagliandi. Divieto di utilizzo per i minori. Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 57/2013
1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico) è inserito il seguente:
“
Art. 4 bis Apparecchi e congegni che distribuiscono tagliandi. Divieto di utilizzo per i minori.
1. È vietato consentire ai minori di anni diciotto l’utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento, che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita.
2. Il regolamento di cui all’articolo 15 definisce le modalità di attuazione del divieto di cui al comma 1.
”.Art. 2
Sanzioni. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 57/2013
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 57/2013 è inserito il seguente:
“ (1)
1.1
L’inosservanza del divieto di cui all’articolo 4 bis, comma 1, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00.
”.2. Al comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 57/2013 , dopo le parole: “di cui al comma 1” sono inserite le seguenti: “
, 1.1
”.Art. 3
Regolamento di attuazione. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 57/2013
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 57/2013 è aggiunta la seguente:
“
c bis) ferma restando la sanzione di cui all’articolo 14, comma 1.1, le modalità di attuazione del divieto di cui all’articolo 4 bis, comma 1.
”. Art. 4
Disposizioni di attuazione. Inserimento dell’articolo 15 bis nella l.r. 57/2013
1. Dopo l’articolo 15 della l.r. 57/2013 è inserito il seguente:
“
Art. 15 bis Disposizioni di attuazione
1. Il divieto di cui all’articolo 4 bis, comma 1, e la sanzione di cui all’articolo 14, comma 1.1, si applicano a decorrere dall’entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di attuazione del divieto stesso.
”.Art. 5
Clausola di neutralità finanziaria
Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.