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Legge regionale 18 luglio 2023, n. 27

Riordino dell'assetto organizzativo del servizio civile regionale. Modifiche alla l.r. 35/2006 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 21 luglio 2023

Art. 10
Servizio civile regionale finanziato con fondi europei. Modifiche all’articolo 20 bis della l.r. 35/2006
1. Al comma 1 dell’articolo 20 bis della l.r. 35/2006 le parole: “dal programma operativo nazionale Garanzia Giovani (PON Garanzia Giovani) o dal programma operativo regionale del fondo sociale europeo (POR FSE)” sono sostituite dalle seguenti: “
dai rispettivi programmi operativi regionali relativi al fondo comunitario finanziatore.
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 20 bis della l.r. 35/2006 le parole: “
articolato in una o più scadenze per la presentazione dei progetti
” sono soppresse.
3. Nell’alinea del comma 3 dell’articolo 20 bis della l.r. 35/2006 le parole: “
con riferimento a ciascuna scadenza prevista nel bando di cui al comma 2
” sono soppresse.
4. Il comma 4 dell’articolo 20 bis della l.r. 35/2006 è sostituito dal seguente:
4. I progetti che presentano i contenuti di cui all’articolo 7, comma 2, sono approvati, in base ai criteri di cui all’articolo 7, comma 5, con atto del dirigente della competente struttura regionale e sono finanziati sulla base delle risorse disponibili sul bilancio regionale.
”.
5. Dopo il comma 4 dell’articolo 20 bis della l.r. 35/2006 è inserito il seguente:
“4
bis. L'ammissione dei soggetti al servizio civile finanziato con fondi comunitari viene effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 8.
”.
6. I commi 5, 6 e 7 dell’articolo 20 bis della l.r. 35/2006 sono abrogati.
7. Al comma 8 dell’articolo 20 bis della l.r. 35/2006 le parole: “il libretto formativo del cittadino” sono sostituite dalle seguenti: “
il fascicolo elettronico del lavoratore.
”.
8. Al comma 9 dell’articolo 20 bis della l.r. 35/2006 le parole: “per l'attuazione del PON Garanzia Giovani o del POR FSE” sono sostituite dalle seguenti: “
dai rispettivi fondi comunitari finanziatori.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.