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Legge regionale 3 luglio 2023, n. 25

Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023–2025.

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 7 luglio 2023

Art. 42
Contributi straordinari al Comune di Aulla per interventi di ricostruzione e riqualificazione. Abrogazione dell’articolo 21 della l.r. 16/2022
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Aulla:
a) un contributo straordinario fino a un massimo di euro 1.500.000,00 di cui 300.000,00 per l’anno 2024 e 1.200.000,00 per l’anno 2025, finalizzato alla ricostruzione e la riqualificazione del Salone polifunzionale di Aulla capoluogo; (22)

Lettera così sostituita con l.r. 12 aprile 2024, n. 13, art. 6.

b) fino a un massimo di euro 200.000,00 per l’anno 2025, per la realizzazione di una struttura di collegamento funzionale tra la palestra e il plesso scolastico scuole medie.
2. La concessione dei contributi è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Aulla, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 1.500.000,00 di cui 300.000,00 per l’anno 2024 e 1.200.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali o locali”, Programma 1 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024 e 2025. (23)

Comma così sostituito con l.r. 12 aprile 2024, n. 13, art. 6.

4. Agli oneri di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 200.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali o locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2025.”.
5. L’articolo 21 della l.r. 16/2022 è abrogato.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 23.

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Parola così sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 24.

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Parola così sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 25.

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Parola così sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 26.

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 26.

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. Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 27.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 46 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 47 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 47 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 48 .

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 50 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 51 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 51 .

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Lettera così sostituita con l.r. 12 aprile 2024, n. 13, art. 6 .

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Comma così sostituito con l.r. 12 aprile 2024, n. 13, art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.