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Legge regionale 3 luglio 2023, n. 25

Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023–2025.

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 7 luglio 2023

Art. 29
Disposizioni per agevolare l’erogazione di servizi di sanità territoriale per il territorio pratese
1. Al fine di agevolare l’erogazione di servizi di sanità territoriale per il territorio pratese, anche in coerenza con quanto previsto dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la porzione di immobile denominata “Lotto 2” del complesso immobiliare originariamente denominato ex Creaf, ora Prato area innovazione e ricerca (P.AIR), sito in Prato, divenuto di proprietà di Sviluppo Toscana S.p.A. in attuazione di quanto disposto dall’articolo 19 della legge regionale 1 agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017), può essere destinata a uso sanitario.
2. Per le finalità di cui al comma 1, Sviluppo Toscana S.p.A. è autorizzata a concedere in uso all’Azienda USL Toscana Centro, anche tramite contratto di comodato modale della durata massima di trenta anni, la porzione di immobile “Lotto 2” del P.AIR di Prato.
3. La Regione concorre al finanziamento degli eventuali oneri di natura straordinaria, anche fiscali, a carico di Sviluppo Toscana S.p.A. in relazione al contratto di cui al comma 2, nel limite massimo di 300.000,00 euro per l’anno 2024, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI, Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024. (14)

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 46.


Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 23.

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Parola così sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 24.

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Parola così sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 25.

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Parola così sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 26.

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 26.

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. Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 27.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 46 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 47 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 47 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 48 .

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 50 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 51 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 51 .

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Lettera così sostituita con l.r. 12 aprile 2024, n. 13, art. 6 .

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Comma così sostituito con l.r. 12 aprile 2024, n. 13, art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.