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Legge regionale 7 giugno 2023, n. 24

Disciplina dei siti estrattivi in esaurimento da riqualificare. Modifiche alla l.r. 35/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 9 giugno 2023





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l), m), n) ed o), dello Statuto;


Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione Sito esternodel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 );


Visto il Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 );


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE);


Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”);


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );


Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 );


Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale “PIT” con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”);


Vista la deliberazione del Consiglio regionale 21 luglio 2020, n. 47 (Piano regionale cave di cui all’articolo 6 della l.r. 35/2015 . Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 65/2014 );


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 3 novembre 2022;


Considerato quanto segue:


1. Si ritiene necessario disciplinare il recupero, sia sotto il profilo ambientale, sia sotto quello della messa in sicurezza, delle aree estrattive con limitate potenzialità estrattive residue, non oggetto di autorizzazioni rilasciate negli ultimi cinque anni antecedenti l’entrata in vigore della presente legge;


2. Occorre, pertanto, introdurre nella l.r. 35/2015 una nuova e diversa fattispecie, non applicabile alle cave di materiali per usi ornamentali, definita “siti estrattivi in esaurimento da riqualificare” concernente aree che ricadono internamente al giacimento individuato dal piano regionale cave (PRC); per tali aree, già oggetto di pregressa attività estrattiva, i quantitativi di materiale estraibile si possono ritenere in esaurimento rispetto alla potenzialità estrattiva e sussiste, per le stesse, la necessità di consentirne il recupero ambientale senza incidere sul dimensionamento dello stesso PRC;


3. È necessario disporre che i comuni, sulla base dei propri quadri conoscitivi, individuino tali aree indicando un percorso tale da assicurarne il riuso ed il recupero; a tal fine si dispone che la domanda di autorizzazione per il recupero e la riqualificazione del sito estrattivo, che segue anch’essa l’iter disciplinato dal Capo III della l.r. 35/2015 con la presentazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ai sensi dell’articolo 16 e seguenti della l.r. 35/2015 , sia corredata, oltre che dagli elaborati di cui all'articolo 17 della medesima l.r. 35/2015 , da uno studio sulle condizioni naturalistiche, da uno studio paesaggistico coerente con i contenuti dell’allegato 4 (Linee guida per la valutazione paesaggistica delle attività estrattive) della del. c.r. 37/2015 e da un piano economico degli interventi di recupero e riqualificazione;


4. Occorre, inoltre, prevedere la deperimetrazione dei siti estrattivi dai giacimenti in esaurimento, specificando che la stessa non costituisce variante al PRC;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.