Menù di navigazione

Legge regionale 19 maggio 2023, n. 23

Disposizioni in materia di personale delle strutture di supporto agli organi politici. Abrogazione della l.r. 2/2023 , reviviscenza di talune disposizioni e modifiche alla l.r. 1/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 19 maggio 2023

Art. 5
Disposizioni transitorie
1. Nel termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge si provvede all’adeguamento alle disposizioni della presente legge dei contratti individuali di lavoro del personale a tempo determinato assegnato alle strutture di supporto agli organi di governo, agli organismi politici del Consiglio regionale ed alle segreterie dei gruppi consiliari, sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della l.r. 2/2023 .
2. Sono fatti salvi gli emolumenti corrisposti al personale assegnato, alla data di entrata in vigore della l.r. 2/2023 , alle strutture di supporto agli organi di governo, agli organismi politici del Consiglio regionale ed alle segreterie dei gruppi consiliari, per il periodo di vigenza della medesima l.r. 2/2023 .

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

. Vedi Avviso di Rettifica su B.U. 25 maggio 2023, n, 28

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.