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Legge regionale 27 aprile 2023, n. 20

Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003 .

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 5 maggio 2023

Art. 7
Regolamento di attuazione
1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ne approva il regolamento di attuazione che, in conformità ai contenuti del d.m. politiche agricole 12550/2018, disciplina in particolare:
a) i requisiti e le modalità per lo svolgimento delle attività, le competenze formative e professionali di cui all’articolo 3, comma 3, e le modalità per l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 3 e per i successivi controlli;
b) lo schema tipo di relazione da inserire nella DUA di cui all’articolo 3, comma 5;
c) l’eventuale documentazione a corredo della SCIA di cui all’articolo 3, comma 6;
d) i limiti per l’idoneità della cucina di cui all’articolo 4, comma 2;
e) le modalità di esercizio, anche contestuale, delle attività di agricoltura sociale e delle altre attività agricole di cui all’articolo 5, comma 7;
f) l’utilizzo del contrassegno di cui all’articolo 6.

Note del Redattore:

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Comma Così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 19.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.