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Legge regionale 27 aprile 2023, n. 20

Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003 .

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 5 maggio 2023

Art. 13
Norme finali, transitorie e abrogazioni
1. La legge regionale 26 febbraio 2010, n. 24 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale), è abrogata.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 7.
3. I soggetti, che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 7 esercitano attività di agricoltura sociale ai sensi della l.r. 30/2003 e dell’articolo 10 bis del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell’enoturismo in Toscana”), sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni contenute nella presente legge presentando la DUA e la SCIA di cui all’articolo 3, commi 5 e 6, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del regolamento stesso. Scaduto il termine l’attività è esercitata senza titolo e si applica la sanzione di cui all’articolo 9, comma 1.

Note del Redattore:

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Comma Così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 19.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.