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Legge regionale 27 aprile 2023, n. 20

Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003 .

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 5 maggio 2023

Art 12
Adeguamento della l.r. 30/2003 alla disciplina regionale in materia di agricoltura sociale. Modifiche agli articoli 1, 2, 14 e 17 della l.r. 30/2003
1. Alla lettera f ter) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 23 giugno 2003 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche, dell’enoturismo e dell’oleoturismo in Toscana), le parole: “
, sociali e di servizio per le comunità locali
” sono soppresse.
2. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 30/2003 le parole: “
, sociali e di servizio per le comunità locali,
” sono soppresse.
3. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 30/2003 le parole: “
, le attività sociali e di servizio per le comunità locali
” sono soppresse.
4. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 30/2003 le parole: “
, sociali e di servizio per le comunità locali,
” sono soppresse.

Note del Redattore:

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Comma Così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 19.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.