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Legge regionale 7 aprile 2023, n. 18

Determinazione dei limiti massimi di costo degli interventi di edilizia residenziale pubblica (ERP). Modifiche alla l.r. 77/1998 .

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 13 aprile 2023



PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n), o), z). dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale);


Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994 (Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata);


Visto il Sito esternodecreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 15 luglio 2022, n. 91 , e, in particolare, l’articolo 26;


Vista la legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 (Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica);


Considerato quanto segue:

1. Il prezzario dei lavori costituisce lo strumento di riferimento per la quantificazione del limite di spesa dell’opera da realizzare e per la definizione degli importi a base di gara negli appalti pubblici di lavori;


2. Il legislatore statale ha recentemente disposto che le regioni provvedano all’aggiornamento anche infrannuale dei rispettivi prezzari dei lavori per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e dei prodotti energetici;


3. La disposizione di cui al punto 2 è stata corredata dalla previsione di un termine specifico per l’aggiornamento dei prezzari e presidiata da un potere sostitutivo statale in caso di inadempienza delle regioni al rispetto di tale termine;


4. Le previsioni di cui al punto 3 confermano l’obbligatorietà dell’applicazione del prezzario regionale ai fini della determinazione del congruo costo dei materiali, delle attrezzature e delle lavorazioni, determinazione funzionale a consentire il rapido avvio delle gare di appalti pubblici di lavori in un contesto profondamente segnato da costi esorbitanti dei processi produttivi;


5. Il d.m. lavori pubblici 5 agosto 1994 si configura come un atto di rango secondario in una materia di competenza regionale largamente prevalente, che ha definito i limiti di costo unitari per il quadriennio 1992 – 1995; tale decreto attribuisce comunque alle regioni la potestà di individuare costi totali di intervento anche superiori a quelli massimi stabiliti dal decreto stesso sulla base di specifiche situazioni territoriali, ben potendo queste ultime differire comunque, in una certa misura, tra i vari territori regionali;


6. Si ritiene altamente opportuno fornire una salda base legislativa ai provvedimenti che saranno adottati dalla Giunta regionale per determinare specificamente i limiti di costo degli interventi;


7. In considerazione dell’imminente avvio dei lavori, in particolare del piano nazionale complementare (PNC), al piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge:

Art. 1
1. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 (Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica), è sostituita dalla seguente:
g) determina i requisiti oggettivi da rispettare nella realizzazione degli interventi, nonché i limiti massimi di costo in misura eventualmente superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994 (Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata), qualora ciò derivi dall’applicazione del vigente prezzario dei lavori della Toscana. Con deliberazione della Giunta regionale sono dettate disposizioni attuative della presente lettera.
”.
Art. 2
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.