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Legge regionale 29 marzo 2023, n. 16

Nuove disposizioni finalizzate al conseguimento dei valori limite per il materiale particolato PM10 e il biossido di azoto NO2, previsti dal Sito esternodecreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 , di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente. Modifiche alla l.r. 74/2019 .

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2023

Art. 2
Misure di rafforzamento per il rispetto degli obblighi europei relativi ai valori limite previsti dal Sito esternod.lgs. 155/2010 in attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 74/2019
1. Nell’alinea del comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 74/2019 , dopo le parole: “
al PM10
” sono inserite le seguenti: “
e al biossido di azoto (NO2)
”.
2. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 74/2019 , le parole: “
con le modalità organizzative previste dai rispettivi ordinamenti.
” sono sostituite dalle seguenti: “
ai sensi della lettera b bis), con le modalità organizzative previste dai rispettivi ordinamenti;
”.
b bis) presidiano e monitorano l'osservanza delle misure di cui al comma 2, provvedendo, sulla base delle indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), numero
1), della l.r. 9/2010 :
1) alla programmazione di controlli, anche in loco, nell'ambito della vigilanza di cui alla lettera b);
2) alla redazione di un rapporto di monitoraggio relativo allo stato di attuazione delle azioni previste nei PAC e agli esiti dei controlli di cui al numero 1), da inviare entro il 31 maggio di ogni anno agli uffici competenti della Giunta regionale.
”.
4. Al comma 4 bis dell’articolo 1 della l.r. 74/2019 , dopo le parole “
nei PAC,
” sono inserite le seguenti: “
o non ottemperino alla programmazione dei controlli e alla redazione e invio del rapporto di monitoraggio di cui al comma 3, lettera b bis), numeri 1) e 2),
”.
5. Il comma 5 dell’articolo 1 della l.r. 74/2019 è sostituito dal seguente:
5. Il PRQA è adeguato alle misure adottate con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1. L’efficacia di tale deliberazione termina con l’adeguamento del piano regionale alle misure stesse.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.