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Legge regionale 29 marzo 2023, n. 16

Nuove disposizioni finalizzate al conseguimento dei valori limite per il materiale particolato PM10 e il biossido di azoto NO2, previsti dal Sito esternodecreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 , di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente. Modifiche alla l.r. 74/2019 .

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2023

Art. 1
Modifiche al preambolo della l.r. 74/2019
1. Dopo il punto 8 del preambolo della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 74 (Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal Sito esternodecreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 , di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente), è inserito il seguente:
8 bis. In data 12 maggio 2022, in riferimento alla causa C-573/2019, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha dichiarato inadempiente l’Italia:
- per non aver provveduto affinché non fosse superato, in modo sistematico e continuato, il valore limite annuale fissato per il biossido di azoto (NO2) a partire dal 2010 fino al 2018, venendo meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell’articolo 13, paragrafo 1, e dell’allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;
- per non aver adottato, a partire dall’11 giugno 2010, misure appropriate per garantire il rispetto del valore limite annuale fissato per il biossido di azoto venendo meno agli obblighi imposti dall’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50/CE, la quale prevede che i piani per la qualità dell’aria stabiliscano misure appropriate affinché il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile;
”.
2. Il punto 16 del preambolo della l.r. 74/2019 è sostituito dal seguente
16. Nonostante i positivi effetti prodotti dalle politiche regionali realizzate dal 2010 ad oggi in materia di qualità dell’aria, che hanno indotto una progressiva diminuzione delle zone in cui si verificano superamenti dei valori limite e dell’entità dei superamenti stessi per il PM10 e il biossido di azoto NO2, le procedure di infrazione avviate sono in fase avanzata per cui risulta necessario porre in essere misure di rafforzamento per il rispetto degli obblighi relativi a tali valori limite nel più breve tempo possibile, al fine di evitare l’aggravamento della procedura ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, del TFUE;
”.
3. Dopo il punto 18 del preambolo della l.r. 74/2019 è inserito il seguente:
18 bis. È altresì necessario:
- presidiare efficacemente il rispetto delle limitazioni all’utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa mediante l’introduzione di una specifica sanzione amministrativa, quale misura deterrente da affiancare agli incentivi per la sostituzione degli impianti di riscaldamento civile a biomassa con impianti alternativi a basse emissioni già previsti dall’Accordo di programma con il Ministero ed introdotte con legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2021);
- implementare gli strumenti per il monitoraggio, la vigilanza e l’esercizio dei poteri sostitutivi nonché per l’esercizio del diritto di rivalsa della Regione, nel caso la stessa sia chiamata a sopportare oneri finanziari nell’ambito dei procedimenti di cui all’Sito esternoarticolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea), per violazioni degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria imputabili alla mancata ottemperanza, da parte dei comuni, alle disposizioni di cui alla presente legge;
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.