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Legge regionale 28 marzo 2023, n. 15

Disposizioni di attuazione degli articoli 14 e 34 bis dello Statuto. Modifiche alla l.r. 3/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2023

Art. 1
Incompatibilità del Sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale
1. L’incarico di Sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale è incompatibile con le cariche di:
a) Componente dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale;
b) Presidente e vicepresidente di gruppo consiliare;
c) Componente dell’Ufficio di presidenza di commissione consiliare permanente.
2. Nel caso in cui la nomina a Sottosegretario sia conferita ad un soggetto che ricopre una delle cariche di cui al comma 1, lo stesso viene invitato a rimuovere la situazione d’incompatibilità. Qualora la situazione non sia rimossa entro dieci giorni dal ricevimento dell’invito, il Consiglio regionale dichiara il soggetto decaduto dalla carica già rivestita.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. n. 22, parte prima, del 26 aprile 2023.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.