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Legge regionale 28 marzo 2023, n. 14

Disposizioni di attuazione dell’articolo 34 bis dello Statuto. Modifiche alla l.r. 1/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2023





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 34 bis dello Statuto;


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);


Considerato quanto segue:


1. L’articolo 2 della legge statutaria regionale 17 giugno 2022, n. 20 (Modifiche e integrazioni allo Statuto in materia di Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale e di composizione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale) ha inserito l’articolo 34 bis nello Statuto, istituendo la figura del Sottosegretario alla presidenza, con la funzione di coadiuvare il Presidente della Giunta regionale nello svolgimento dei compiti inerenti al suo mandato ed affidandone l’eventuale nomina al Presidente medesimo;


2. Per assicurare l’efficace svolgimento dei compiti affidati al Sottosegretario alla presidenza, si ritiene opportuno dotare tale figura di un ufficio di segreteria organizzativa per le funzioni di diretto supporto;


Approva la presente legge


Art. 1
Strutture di supporto agli organi di governo. Modifiche all’articolo 40 della l.r. 1/2009
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 40 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è inserito il seguente:
2 bis. Il Sottosegretario alla presidenza dispone di un ufficio di segreteria organizzativa per lo svolgimento di funzioni di diretto supporto, ivi comprese le attività di segreteria particolare e le relazioni interne ed esterne, che non si sovrappone con l’ufficio di segreteria di cui dispone il gruppo consiliare cui il Sottosegretario stesso appartiene in qualità di consigliere regionale.
”.
2. Al primo periodo del comma 4 dell’articolo 40 della l.r. 1/2009 , le parole: “
di cui ai commi 1 e 2
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui ai commi 1, 2 e 2 bis
”, e dopo le parole: “
relativa dotazione organica
” sono aggiunte le seguenti: “
assegnando alla struttura di cui al comma 2 bis una unità di personale in meno rispetto alla dotazione massima delle strutture di cui al comma 2
”.
Art. 2
Responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo. Modifiche all’articolo 41 della l.r. 1/2009
1. Al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 41 della l.r. 1/2009 , le parole: “
del Vicepresidente e degli assessori
” sono sostituite dalle seguenti: “
del Vicepresidente, degli assessori e del Sottosegretario alla presidenza
”.
Art. 3
Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo. Modifiche all’articolo 42 della l.r. 1/2009
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 42 della l.r. 1/2009 , sono inserite le seguenti parole: “
o del
Sottosegretario alla presidenza
”.
2. Al primo periodo del comma 3 dell’articolo 42 della l.r. 1/2009 , dopo le parole: “
al cui ufficio di segreteria è preposto
” sono inserite le seguenti: “
o del Sottosegretario alla presidenza
”, e dopo le parole: “
di un altro componente della Giunta
” sono inserite le seguenti: “
o del Sottosegretario alla presidenza
”.
3. Al primo periodo del comma 3 bis dell’articolo 42 della l.r. 1/2009 , dopo le parole: “
al cui ufficio di segreteria è preposto
” sono inserite le seguenti: “
o del Sottosegretario alla presidenza
”.
Art. 4
Personale delle strutture di supporto agli organi di governo. Modifiche all’articolo 44 della l.r. 1/2009
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 44 della l.r. 1/2009 , dopo le parole: “
di cui all’articolo 40
”, sono inserite le seguenti: “
commi 1 e 2
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 44 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
1.1. Il personale assegnato alla struttura di cui all’articolo 40, comma 2 bis, può essere scelto esclusivamente tra i soggetti d cui al comma 1, lettere a) e b)
”.
3. Al primo periodo del comma 3 dell’articolo 44 della l.r. 1/2009 , le parole: “
del Presidente e di ciascun componente la Giunta regionale”
sono sostituite dalle seguenti: “
del Presidente, di ciascun componente la Giunta regionale o del Sottosegretario alla presidenza
”.
4. Al primo periodo del comma 4 dell’articolo 44 della l.r. 1/2009 , dopo le parole: “
del cui ufficio di segreteria lo stesso fa parte
” sono inserite le seguenti: “
o del Sottosegretario alla presidenza
” e dopo le parole “
di un altro componente della Giunta
” sono inserite le seguenti: “
o all’ufficio di segreteria del Sottosegretario alla presidenza
”.
5. Al primo periodo del comma 4 bis dell’articolo 44 della l.r. 1/2009 , dopo le parole: “
del cui ufficio di segreteria fa parte
” sono inserite le seguenti: “
o del Sottosegretario alla presidenza
”.
Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, stimati in euro 279.000,00 annui, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023 – 2025.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2023 – 2025, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza, di uguale importo:
Anno 2023
- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 279.000,00;
- In aumento, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 279.000,00.
Anno 2024
- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 279.000,00;
- In aumento, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 279.000,00.
Anno 2025
- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 279.000,00;
- In aumento, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 279.000,00.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.