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Legge regionale 28 marzo 2023, n. 14

Disposizioni di attuazione dell’articolo 34 bis dello Statuto. Modifiche alla l.r. 1/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2023

Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, stimati in euro 279.000,00 annui, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023 – 2025.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2023 – 2025, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza, di uguale importo:
Anno 2023
- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 279.000,00;
- In aumento, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 279.000,00.
Anno 2024
- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 279.000,00;
- In aumento, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 279.000,00.
Anno 2025
- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 279.000,00;
- In aumento, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 279.000,00.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.