Menù di navigazione

Legge regionale 16 marzo 2023, n. 13

Riordino della disciplina regionale del sistema di interventi per il sostegno alle imprese. Modifiche alla l.r. 71/2017 .

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 22 marzo 2023



PREAMBOLO


Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettere a), n), o) e z), dello Statuto;


Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese);


Considerato quanto segue:


1. Nel contesto regionale del sostegno alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento delle imprese, sono ridefinite le finalità dell'intervento della Regione nell'economia toscana, con particolare riguardo: ai processi di digitalizzazione del sistema delle imprese e alla transizione al digitale, all'introduzione dei principi del “Green deal europeo”, al consolidamento di imprese start-up e piccole e medie imprese (PMI) innovative, alla diffusione di forme di economia collaborativa a vari livelli. anche attraverso accordi di collaborazione e partenariato economico, finanziario e scientifico-tecnologico con altre istituzioni internazionali, nazionali e locali, protocolli d’intesa con investitori nazionali ed esteri e l'integrazione delle politiche regionali con le politiche locali. all’accompagnamento delle imprese per gli investimenti sul territorio toscano, al sostegno ai processi di risoluzione delle situazioni di crisi aziendale;


2. Per favorire e sostenere gli investimenti delle imprese, la Regione, in collaborazione con le associazioni di categoria extra-agricole che compongono il Tavolo di concertazione generale di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ), garantisce un accesso unico e coordinato con riguardo alle informazioni sulle opportunità di finanziamento pubblico regionale, nazionale e europeo, il raccordo con gli uffici regionali e il sistema istituzionale per le attività di carattere amministrativo e per iniziative di promozione dello sviluppo aziendale e territoriale, il raccordo con il sistema delle competenze della ricerca pubblica regionale e del sistema degli incubatori di start-up, il supporto e la promozione di progettualità integrata pubblico/privata e la collaborazione tra imprese;


3. La Regione intende promuovere e supportare i processi di trasformazione tecnologica e digitale e l’ecosistema del trasferimento tecnologico quale sistema di cooperazione in cui i diversi attori, pubblici e privati, concorrono nel favorire lo sviluppo delle applicazioni delle tecnologie digitali nei sistemi di produzione e nei servizi, nonché la divulgazione, la diffusione e il trasferimento di conoscenze a favore delle imprese, anche attraverso aggregazioni costituite da imprese, organismi di ricerca, centri e infrastrutture per il trasferimento tecnologico, “digital innovation hub”, “competence center”, distretti tecnologici regionali e organizzazioni senza scopo di lucro;


4. Gli interventi di sostegno alle imprese, attuati attraverso la concessione di garanzie e controgaranzie, possono essere realizzati anche attraverso il fondo centrale di garanzia, il sostegno agli intermediari finanziari e ai confidi che svolgono attività di garanzia sul territorio regionale, la partecipazione al capitale di rischio delle imprese, oltre che con altri strumenti di finanza innovativa e alternativa;


5. A seguito delle ricadute negative derivanti dall’emergenza epidemiologia da COVID-19, è emersa la necessità di prevedere, nel quadro generale del sostegno alle imprese delineato dalla l.r. 71/2017 , interventi finalizzati all’indennizzo per i danni, materiali e immateriali, subiti dalle imprese a seguito di eventi calamitosi o comunque eccezionali, aventi carattere emergenziale, confermando le finalità già previste dall’articolo 27 della legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);


6. In considerazione della loro natura e nel rispetto di particolari condizioni previste dalla l.r. 71/2017 , le disposizioni relative alla prestazione di garanzia su anticipazioni non si applicano ai beneficiari pubblici di cui all’Sito esternoarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);


7. Attraverso la programmazione negoziata, la cui disciplina è estesa anche ai progetti del settore del turismo e per la quale la legge istituisce un apposito fondo, si intendono favorire gli investimenti volti alla realizzazione degli interventi a carattere strategico, l’innovazione, l’incremento della capacità produttiva, la riduzione del divario tecnologico, la valorizzazione delle risorse del territorio;


8. Al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese (MPMI), è istituito il fondo “Nuova finanza toscana”. Esso prevede: fondi regionali di garanzia complementari e integrativi; risorse finalizzate all'abbattimento delle commissioni, fondi per finanziamenti agevolati di medio e lungo termine anche per il microcredito; risorse destinate ad altri strumenti finanziari, “equity”, “quasi equity”; risorse per la partecipazione a strumenti finanziari in partenariato con istituzioni finanziarie pubbliche e private;


9. In linea con quanto previsto dalla normativa statale ed europea, il periodo di stabilità delle operazioni è rideterminato in cinque anni, anziché otto; detto termine può essere ridotto a tre anni in caso di interventi attuati esclusivamente in favore di PMI e sulla base di uno specifico atto della Giunta regionale. Al fine di coordinarle con le suddette disposizioni, vengono modificate le norme relative alla revoca parziale delle agevolazioni;


10. A seguito di quanto emerso dall’applicazione di alcune disposizioni della l.r. 71/2017 , si rendono necessarie alcune modifiche delle stesse, al fine di garantire migliore organicità al testo della l.r. 71/2017 medesima e di razionalizzare le modalità operative ivi previste, con particolare riguardo a: il termine entro il quale il beneficiario può rinunciare all’agevolazione ottenuta senza incorrere in sanzioni, rideterminato in novanta giorni; la ridefinizione della revoca a seguito del mancato rispetto del piano di rientro per le agevolazioni rimborsabili, per le cui modalità è fatto rinvio ai bandi; l’introduzione dell’istituto della riduzione e rimodulazione del progetto; la ridefinizione in due anni, anziché tre, del termine di esclusione dai bandi successivi per i beneficiari che sono stati oggetto di revoca, in conformità a quanto previsto dalla normativa statale, di cui al Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);


11. Al fine di contrastare il lavoro, irregolare o sommerso, è introdotto per i beneficiari l’obbligo, e la conseguente revoca in caso di violazione, di garantire l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale;


12. Al fine del contenimento degli oneri amministrativi, sia per le imprese, sia per le pubbliche amministrazioni, a seguito di valutazioni circa la prima attuazione della l.r. 71/2017 , è abrogata la norma relativa al rimborso dei costi istruttori, fatta eccezione per l’ipotesi di rinuncia all’agevolazione intervenuta oltre il novantesimo giorno, per la quale, oltre alla revoca, è previsto il pagamento di un rimborso determinato forfettariamente con atto della Giunta regionale in relazione ai costi istruttori e in proporzione all'entità dell’agevolazione;


13. In linea con quanto previsto dalle normative statali ed europee, sono rideterminati, anche per gli investimenti in infrastrutture pubbliche, i tempi del mantenimento dell’investimento e della localizzazione dello stesso sul territorio regionale, c.d. “divieto di delocalizzazione”. Per tali investimenti è prevista l’applicazione delle disposizioni sul procedimento amministrativo: revoca, rimodulazione e riduzione delle agevolazioni, revoca parziale, ove compatibili;


14. Al fine di non ostacolare l’accesso alle agevolazioni in presenza di debiti di minima entità verso il bilancio regionale, è introdotta una nuova disciplina per quanto concerne l’esclusione da successive agevolazioni, alle quali non possono accedere i soggetti nei cui confronti è in essere un debito scaduto e non pagato di importo superiore a 5.000 euro e derivante da precedenti provvedimenti di revoca per agevolazioni alle imprese, fatta salva la possibilità di sanatoria entro il termine perentorio di trenta giorni dalla contestazione, pena l’esclusione dall’agevolazione.


15. È istituita la Consulta delle imprese, quale sede permanente di confronto e partecipazione sulle politiche riguardanti la crescita, lo sviluppo, la qualificazione e l’evoluzione dei sistemi di impresa dell’economia regionale; essa sostituisce l’Osservatorio regionale sulle imprese;


16. A seguito dalle modifiche apportate alla l.r. 71/2017 , sono abrogate alcune disposizioni regionali incompatibili con la nuova disciplina;


17. Al fine di favorire le pari opportunità ed il rafforzamento delle politiche di uguaglianza, la Regione sostiene il principio di parità di genere in tutte le sue declinazioni e favorisce il superamento dei divari di genere, attraverso il contrasto alle discriminazioni, promuovendo misure che favoriscano il raggiungimento della parità sostanziale.


18. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è prevista la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.