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Legge regionale 28 febbraio 2023, n. 6

Istituzione dell’elenco degli operatori economici della Giunta regionale da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori pubblici, nelle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia di appalti. Modifiche alla l.r. 18/2019 .

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, dell' 8 marzo 2023





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) di recepimento delle direttive dell’Unione Europea in materia di appalti e concessioni – direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE;


Visti il Sito esternodecreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 11 settembre 2020, n. 120 , e il Sito esternodecreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 29 luglio 2021, n. 108 , con i quali sono state introdotte importanti semplificazioni per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all’Sito esternoarticolo 35 del d.lgs. 50/2016 ;


Vista la Sito esternolegge 21 giugno 2022, n. 78 (Delega al Governo in materia di contratti pubblici), che prevede, tra l’altro, l’obiettivo di ridurre drasticamente e razionalizzare le norme in materia di contratti pubblici armonizzando ulteriormente la disciplina interna con il diritto comunitario;


Vista la delibera 26 ottobre 2016, n. 1097 dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) (Linee guida n. 4 - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici), aggiornata dalla delibera 10 luglio 2019, n. 636;


Vista la legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e, in particolare, il capo VI (Disposizioni per la qualificazione, razionalizzazione e semplificazione delle attività della committenza pubblica);


Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);


Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 18 (Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007 );


Considerato che:


1. La Sito esternol. 78/2022 , importante traguardo del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all’articolo 1 prevede l’elenco di principi e criteri direttivi, tra cui, alla lettera e), quello relativo alla “semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei principi di pubblicità, di trasparenza, di concorrenzialità, di rotazione, di non discriminazione, di proporzionalità, nonché di economicità, di efficacia e di imparzialità dei procedimenti e della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali, nonché previsione del divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate”;


2. Le linee guida di ANAC n. 4, di cui alle delibere 1097/2016 e 636/2019, hanno ad oggetto le procedure di affidamento sotto la soglia comunitaria e si focalizzano, in particolare, sul principio di rotazione negli appalti, sulle indagini di mercato e sulla formazione di elenchi di fornitori;


3. L’articolo 9 della l.r. 18/2019 prevede che, al fine di supportare le stazioni appaltanti che intendono dotarsi di elenchi, la Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria, le parti sociali e le rappresentanze degli enti locali, approvi, con deliberazione, uno schema di regolamento per la disciplina delle modalità di costituzione, gestione e aggiornamento degli elenchi degli operatori economici da consultare, distinti per categorie e fasce di importo, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, commi 1, 34 e 42, Sito esternodel d.lgs. 50/2016 e del principio di rotazione;


4. Le deroghe al Sito esternod.lgs. 50/2016 , di cui al Sito esternod.l. 76/2020 Sito esternoe d.l. 77/2021 , sono state prorogate fino al 30 giugno 2023, in modo da garantire la semplificazione delle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di valore di cui all’Sito esternoarticolo 35 del d.lgs. 50/2016 medesimo;


5. La Sito esternol. 78/2022 , ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, statuisce che l’utilizzo del sorteggio o di altro metodo di estrazione casuale dei nominativi è consentito solamente in presenza di situazioni particolari specificamente motivate;


6. Alla luce di quanto sopra descritto e sulla base dei recenti indirizzi legislativi in tema di riforma del Sito esternod.lgs. 50/2016 , è opportuno dotare gli uffici della Giunta regionale, in conformità all’articolo 9 della l.r. n. 18/2018 , di un elenco degli operatori economici, articolato per soglie di importo e categorie di lavorazioni, da consultare nell’ambito delle procedure negoziate per l’affidamento di lavori nelle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, in applicazione dei criteri della Sito esternol. 78/2022 in materia di contratti pubblici;


7. In ottemperanza all’obiettivo di semplificazione di cui alla Sito esternol. 78/2022 , nonché al fine di evitare la moltiplicazione degli adempimenti ed il conseguente aggravio per gli operatori economici, è altresì opportuno prevedere la facoltà dell’utilizzo dell’elenco degli operatori economici della Giunta regionale anche da parte del Consiglio regionale e delle amministrazioni aggiudicatrici del territorio regionale, per assicurare anche l’assolvimento del principio di rotazione attraverso lo scorrimento di un unico elenco utilizzato da più amministrazioni;


8. È necessario pertanto adeguare le vigenti disposizioni di cui alla l.r. 18/2019 mediante l’inserimento di una specifica disciplina per l’istituzione degli elenchi degli operatori economici della Giunta regionale;


9. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
Elenco degli operatori economici della Giunta regionale. Inserimento dell’articolo 9 bis nella l.r. 18/2019
1. Dopo l’articolo 9 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 18 (Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007 ), è inserito il seguente:
Art. 9 bis - Elenco degli operatori economici della Giunta regionale
1. Al fine di garantire la semplificazione della disciplina per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza, nonché della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali, è istituito l’elenco degli operatori economici della Giunta regionale, articolato per soglie d’importo e categorie di lavorazioni.
2. La Regione provvede ad assicurare il supporto tecnico e amministrativo per la costituzione, gestione e aggiornamento dell’elenco di cui al comma 1.
3. L’elenco di cui al comma 1 è utilizzato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per i lavori pubblici nelle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia di appalti, salvo il ricorrere di particolari situazioni specificamente motivate ovvero qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura della prestazione o altri elementi puntualmente indicati non ne consentano l’utilizzo. Resta ferma la facoltà di ricorrere alle procedure di gara pubblica, nel rispetto del principio di semplificazione delle procedure per l’affidamento dei contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, del principio di proporzionalità nonché dei principi di economicità e di efficacia.
4. L’elenco di cui al comma 1 è utilizzato dalla Giunta regionale, dagli enti dipendenti, dalle aziende e dagli enti del servizio sanitario regionale. Il Consiglio regionale, nel rispetto della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale) può utilizzare il medesimo elenco, previa richiesta e secondo le modalità di cui al comma 6.
5. L’elenco di cui al comma 1 può, altresì, essere utilizzato dagli enti locali, dai loro consorzi, unioni ed associazioni e dalle aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché dalle amministrazioni aggiudicatrici del territorio regionale, previa richiesta e secondo le modalità di cui al comma 6.
6. Per le finalità di cui al comma 1 ed in conformità all’articolo 9, la Giunta regionale, con deliberazione, approva le modalità di costituzione, gestione e aggiornamento dell’elenco di cui al comma 1, nonché le modalità di utilizzo del medesimo elenco da parte dei soggetti di cui ai commi 4 e 5, al fine di:
a) evitare la moltiplicazione degli adempimenti ed il conseguente aggravio per gli operatori economici;
b) assicurare l’assolvimento del principio di rotazione mediante lo scorrimento dell’elenco stesso.
”.
Art. 2
Norma finanziaria. Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 18/2019
1. L’articolo 18 della l.r. 18/2019 è sostituito dal seguente:
Art. 18 - Norma finanziaria
1. Al finanziamento degli oneri di cui all’articolo 9 bis, comma 2, stimati in complessivi euro 510.000,00 nel triennio 2023 – 2025, si fa fronte per euro 370.000,00 per l’anno 2023 con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 70.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 con gli stanziamenti di cui alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti”.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, sono autorizzate le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2023 - 2025 per competenza e cassa per l'anno 2023 e per sola competenza
per ciascuno degli anni 2024 e 2025:
Anno 2023:
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 370.000,00;
- in aumento, della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” per euro 370.000,00.
Anno 2024:
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 70.000,00;
- in aumento, della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 70.000,00.
Anno 2025:
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 70.000,00;
- in aumento, della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 70.000,00.
3. Dall’attuazione dell’articolo 9 bis, commi 1, 3, 4, 5 e 6, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
4. Agli oneri derivanti dall’articolo 9 bis, comma 2, per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
”.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.