Menù di navigazione

Legge regionale 14 marzo 2023, n. 11

Disposizioni in materia di modalità formative della polizia locale. Modifiche alla l.r. 11/2020 .

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 22 marzo 2023



PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visti l’articolo 117 e l’Sito esternoarticolo 118 della Costituzione ;


Visto l’articolo 63, comma 2, dello Statuto;


Vista la legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11 (Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 );


Considerato quanto segue:


1. Per la formazione della polizia municipale toscana, dal 2007, la Regione si è avvalsa, con l’approvazione della abrogata legge regionale 11 dicembre 2007, n. 65 (Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale), della Fondazione Scuola interregionale di polizia locale, di seguito “Fondazione”, con sede a Modena, della quale è socio fondatore;


2. La l.r. 65/2007 è stata abrogata dall’articolo 5 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 29 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2021), ma il ruolo della Fondazione è stato confermato dall’entrata in vigore della l.r. 11/2020 ;


3. La l.r. 11/2020 attribuisce alla Fondazione, in via esclusiva, una serie di attività formative rivolte alla polizia locale, che impedisce di rispondere con maggiore efficacia alla varietà delle esigenze che emergono dal territorio;


4. La presente legge, modificando la l.r. 11/20 2, consente quindi alla Regione di procedere in modo differenziato all’assolvimento dei fondamentali compiti regionali in questo settore.


Approva la presente legge

Art. 1
Modifiche al preambolo della l.r. 11/2020
1. Il numero 8 del preambolo della legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11 (Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 ), è sostituito dal seguente:
8. Per la qualità ed efficacia delle azioni di polizia locale, la presente legge assicura la particolare qualificazione tecnica dell’intervento regionale e si avvale delle migliori esperienze del settore;
”.
Art. 2
Formazione in ambito di politiche integrate di sicurezza urbana. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 11/2020
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 11/2020 le parole: “
, anche attraverso la Fondazione Scuola interregionale di polizia locale di cui all’articolo 26
”, sono soppresse.
Art. 3
Nuclei specializzati. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 11/2020
1. Nell’alinea del comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 11/2020 le parole: “
tramite la Fondazione Scuola interregionale di polizia locale
” sono sostituite dalle seguenti: “
nelle forme e modalità consentite dalla legge
”.
Art. 4
Attività formativa. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 11/2020
1. Al comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 11/2020 le parole: “
avvalendosi della Fondazione Scuola interregionale di polizia locale
” sono sostituite dalle seguenti: “
nelle forme e modalità consentite dalla legge
”.
Art. 5
Fondazione Scuola interregionale di polizia locale. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 11/2020
1. Al comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 11/2020 le parole: “
si avvale
” sono sostituite dalle seguenti: “
può avvalersi
”.
2. L’alinea del comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 11/2022 è sostituito dal seguente:
2. L’attività formativa erogata dalla Regione nelle forme e modalità consentite dalla legge persegue:
”.
3. I commi 3 e 4 dell’articolo 26 della l.r. 11/2020 sono abrogati.
Art. 6
Attività formative di interesse regionale e contributo degli enti locali. Inserimento dell’articolo 26 bis nella l.r. 11/2020
1. Dopo l’articolo 26 della l.r. 11/2020 è inserito il seguente:
Art. 26 bis Attività formative di interesse regionale e contributo degli enti locali
1. Annualmente la Giunta regionale individua:
a) le attività formative di proprio interesse, come rilevate ai sensi dell’articolo 25, comma 2, anche tra quelle offerte dalla Fondazione Scuola interregionale di polizia locale;
b) le risorse necessarie nei limiti delle disponibilità autorizzate dalla legge di bilancio.
2. Gli enti locali che usufruiscono delle attività formative erogate dalla Regione per i propri dipendenti partecipano agli oneri secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale, in misura comunque non superiore al 20 per cento.
”.
Art. 7
Concorso e corso-concorso. Modifiche all’articolo 33 della l.r. 11/2020
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 11/2020 le parole: “
con il supporto della Fondazione Scuola interregionale di cui all’articolo 26.
” sono soppresse.
Art. 8
Clausola di neutralità finanziaria
1. Le disposizioni della presente legge non comportano nuove o maggiori spese, né determinano comunque variazioni degli oneri complessivi a carico delle finanze regionali.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.